Art. 5.
            Disposizioni per i dipendenti delle societa'
                 costituite dalla GEPI e dall'INSAR
  1.  In  considerazione  delle  prospettive  di  impiego nelle nuove
attivita'  intraprese  dalla  GEPI  per  effetto  delle   misure   di
rifinanziamento  disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993,  n.  237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonche' per
effetto della costituzione  di  societa'  miste  con  amministrazioni
pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  marzo
1995,  n.  95,  per  i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, dipendenti dalle societa' non
operative  costituite  dalla  GEPI,  operanti   nei   territori   del
Mezzogiorno  indicati  nel  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  e  nelle  aree  di
crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione  salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre
il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di  scadenza  dei  medesimi,
con   pari  riduzione  della  durata  del  trattamento  economico  di
mobilita' e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella  lista  di
mobilita'  anche  per  il  periodo  per  il quale non percepiscono le
relative indennita'. La proroga  non  si  applica  ai  dipendenti  in
possesso  dei  requisiti  necessari  per  usufruire  dei  trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei  trattamenti  pensionistici
di  vecchiaia  e  di  anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
  2. Decorsi i primi sei mesi del periodo  di  fruizione  di  cui  al
comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale
e'  ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi
di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso  tra
l'8  febbraio  1995  ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al
comma 1, che non abbiano  titolo  per  usufruire  dell'indennita'  di
mobilita',  il  trattamento  di  integrazione salariale e' fissato in
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
  3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai  sensi  dell'articolo  7,
commi  6-bis  ,  6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
esclusi  quelli  di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 6,
comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari
di integrazione salariale sono prorogati  sino  e  non  oltre  il  31
maggio  1995,  con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
  4. L'articolo  1,  commi  5  e  8,  trova  applicazione  anche  nei
confronti  dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando
che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali  ai
predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'.
  5.  Per  la  GEPI  e  l'INSAR  rimangono  fermi,  nei confronti dei
lavoratori da esse gia' dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui
trattamenti di integrazione salariale siano cessati a  tale  data  ai
sensi  del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente,
ivi  compresi  quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR
predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei
quali possono svolgere,  in  deroga  alla  normativa  vigente,  anche
attivita' di mediazione sul mercato del lavoro.
  6.  I  lavoratori  di  cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui
all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno  impegnati
in attivita' di formazione e riqualificazione professionale, entro il
limite  delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 1,  comma  4.  Il  sussidio  erogato  ai  sensi  del
presente  comma,  sommato a quello fruito durante la partecipazione a
lavori socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva  di
dodici mesi.
  7.  L'impegno  della  GEPI  e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene
meno  nei  confronti  di  quei  lavoratori  che  non   accettino   di
partecipare alle iniziative per essi predisposte.
  8.  La  GEPI  e  l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla
data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  una  relazione sull'aggiornamento della lista di
cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
    a) numero di lavoratori  reimpiegati  a  tempo  indeterminato  in
nuove  iniziative  produttive  ovvero  riavviati  presso imprese gia'
esistenti,  in  attivita'  di  servizio  ovvero  in   iniziative   di
autoimpiego;
    b)  numero  di  lavoratori  temporaneamente  utilizzati in lavori
socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
    c) numero di lavoratori impegnati in attivita'  di  formazione  e
riqualificazione professionale;
    d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
  9.  Agli  oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il
1995, si  provvede,  rispettivamente,  a  carico  dello  stanziamento
iscritto  sul  capitolo  3664 dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale,  sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per  il  medesimo  anno,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
  10.  I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali
a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa'
anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR  dal  presente
decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.
  11.  La  societa'  INSAR,  al fine di favorire la rioccupazione dei
propri lavoratori e' autorizzata, in analogia a quanto  previsto  dal
decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire  societa'
per  azioni  con  i  comuni e le province della Sardegna o entrare in
societa' da essi  partecipate  anche  per  la  gestione  dei  servizi
pubblici locali.
  12.   La   Gepi   S.p.a.,   nell'ambito   delle   risorse  previste
dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei  limiti,
rispettivamente,  di  lire  10  miliardi per l'anno 1995 e di lire 20
miliardi  per  l'anno  1996, puo' promuovere e favorire iniziative di
autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui
al comma 1 secondo modalita' e condizioni stabilite con  decreto  del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti
in favore dei quali verranno realizzate le  predette  iniziative  non
potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 9.
  13.  Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3,
del  decreto-legge  29  marzo   1991,   n.   108,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 1 giugno 1991, n. 169, La Nova, societa'
costituita dalla GEPI e dalla  regione  Sicilia,  e'  autorizzata  ad
effettuare   interventi  nella  regione  Sicilia  nei  confronti  dei
lavoratori diversi da quelli  individuati  dal  presente  articolo  e
dalla  delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse
finanziarie  a  tal  fine  assicurate  dalla  regione  Sicilia.  Alla
societa' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6,
7  e  8,  del  decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.