Art. 6.
                Disposizioni in materia di interventi
                       a sostegno del reddito
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole:
"la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle
seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995" e "la  somma  di  lire
21,5 miliardi";
    b)  al  comma  17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno
1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994"
e le parole:  "di  ulteriori  quattro  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
    c)  al  comma  18  le  parole:  "di  ulteriori quattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
    d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995".
  2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995,
per  i  lavoratori  rientranti  nell'area   di   applicazione   delle
disposizioni  richiamate  al comma 1, lettere a) e d), il trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni  e'  fissato  in  misura
pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
  3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di
cui  al  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
2081/93  del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento
di mobilita' e' scaduto o scade entro il secondo  semestre  1994,  il
medesimo  e'  prorogato  sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da
inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte  dei  soggetti
interessati,  corredata  da dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968,  n.  15,  attestante  la  persistenza  dello  stato  di
disoccupazione.
  4.  Per  i  lavoratori  beneficiari  del  trattamento  speciale  di
disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,  della  legge  23
luglio  1991,  n.  223,  nei  territori  di cui al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, per i quali il trattamento e' scaduto anteriormente alla data
del 31 dicembre 1994, il medesimo e' prorogato fino a tale data.
  5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1,
del   decreto-legge   26  novembre  1993,  n.  478,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e' prorogato al 31
dicembre 1995. Detti termini si intendono  riferiti  alla  decorrenza
della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla  richiesta
dell'impresa.
  6. I periodi di proroga dei trattamenti di  integrazione  salariale
concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
26  novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla  data  del  31
dicembre   1995,   nonche'   i  periodi  di  durata  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma  2  del
predetto  articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo
di  dodici  mesi,  con  pari  riduzione  del trattamento economico di
mobilita'. In tali casi il trattamento e' pari all'80 per  cento  del
trattamento   straordinario  di  cassa  integrazione  guadagni.  Tale
proroga  non  opera  per  i   lavoratori   che,   interessati   dalle
disposizioni  dei  commi  1,  1-bis  e 2 del predetto articolo 1, non
abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di
mobilita'.
  7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994,  previsto
nell'articolo  7,  comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre  1994,
previsto  nel  medesimo  comma,  si  intende riferito alla decorrenza
della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla  richiesta
dell'impresa.
  8.  Le  disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre
1993, n.  559,  vanno  interpretate  quale  formale  declaratoria  di
soppressione  del  Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito
dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo  per
il  finanziamento  integrativo  dei  progetti  speciali di formazione
professionale, istituito dall'articolo 26  della  legge  21  dicembre
1978,  n.  845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993,  n.  236, erano gia' confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993,
nel Fondo di  cui  ai  commi  5  e  10  dell'articolo  9  del  citato
decreto-legge  n.  148  del 1993. I finanziamenti e le disponibilita'
relative ai due Fondi sopracitati  restano  pertanto  definitivamente
acquisiti  allo  stesso  Fondo  di cui al comma 5 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono  anche  le
somme  eventualmente  gia'  riversate  ai  sensi  dei commi 1 e 2 del
citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo
vengono riassegnate ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, per essere
destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge  20
maggio  1993,  n.  148,  ai  fini  dello  svolgimento  delle connesse
attivita'. Per lo svolgimento del  servizio  di  cassa  del  predetto
Fondo,  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale puo'
stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da  parte
dei  fondi  ai  predetti  istituti  e'  corrispondente  all'effettivo
ammontare dei pagamenti da eseguire.
  9.  L'articolo  5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va
interpretato nel senso che ai contratti di solidarieta' stipulati nel
periodo  compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995,
che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e  4
dell'articolo   stesso   in  conseguenza  dei  limiti  delle  risorse
finanziarie  preordinate  allo  scopo  nell'ambito  del   Fondo   per
l'occupazione   di   cui   all'articolo   1,   comma  7,  del  citato
decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate,  per  quanto
concerne  l'entita'  del  trattamento  di  integrazione salariale, le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1984,
n.  863.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  5, comma 13, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' incrementato
per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
  10. Fino al 31  dicembre  1995,  in  favore  dei  lavoratori  edili
rientranti  nel  campo  di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1994,  n. 451, o dell'articolo 11, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del  lavoro  e  della
previdenza  sociale puo' disporre, per un periodo massimo di diciotto
mesi,  la  proroga  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo
2,  comma  2-ter,  del  decreto-legge  26  novembre  1993,  n.   478,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I
suddetti  periodi  di  fruizione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  comportano  la pari diminuzione della durata
dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai  fini
della  determinazione  del  trattamento,  del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale, nel caso di aziende dichiarate
fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi  1  e  2  del
regolamento  CEE  n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, quando
sussistano  fondate  prospettive  di  ripresa  dell'attivita'  e   di
salvaguardia,   anche   parziale,  dei  livelli  occupazionali,  puo'
altresi' disporre, nel limite delle risorse allo  scopo  preordinate,
per  un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del beneficio  di  cui
al  presente  comma,  per  lavoratori edili non aventi i requisiti di
effettiva prestazione lavorativa presso la medesima  azienda  di  cui
all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.
  11.  I  requisiti  di  cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della legge 23 luglio 1991, n.  223,  si  considerano  acquisiti  dai
lavoratori  con  riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto
presso le imprese dello stesso settore di  attivita'  che  presentino
assetti  proprietari  sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in
rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati
licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
  12. Ai lavoratori posti in mobilita' da  aziende  ubicate  in  zone
interessate   da   accordi  di  programma  gia'  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n.  64,  ed  operanti  alla
data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilita'
di  cui  all'articolo  7  della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, e'
prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti  dall'accordo
e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.
  13.  I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio  1994,  n.  451,  possono  essere  prolungati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta  giorni,
nei  casi  in  cui  occorra  acquisire, nel corso della procedura, le
valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva,  del  Comitato
di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  14.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  cui  all'articolo 18, primo
comma, lettera h), della legge 21  dicembre  1978,  n.  845,  possono
essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che
siano  da  almeno  diciotto  mesi soci di cooperative, non operative,
finalizzate   all'esercizio   di   attivita'   alle  quali  risultino
funzionali  i  profili  professionali  posti  come  obiettivo   delle
attivita'  formative  stesse.  Per  la  individuazione  degli  aventi
diritto, le prefetture competenti per  territorio  verificheranno  la
regolarita'  delle  cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi
dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.
  15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, relativo alle
imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu'  di  cinquanta
addetti  e' prorogato al 31 dicembre 1996, fermi restando i limiti di
spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7.
  16. La percentuale di commisurazione dell'importo  del  trattamento
ordinario di disoccupazione per il periodo 1 gennaio 1995-31 dicembre
1995 rimane stabilita al 30 per cento.
  17.  E' differita al 31 dicembre 1996 la possibilita' di iscrizione
alla lista di mobilita' di cui all'articolo 6, comma 1,  della  legge
23  luglio  1991,  n.  223,  prevista  dall'articolo  4, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  18.  E' differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
  19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n.  199,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  1993, n. 293, gia' prorogati
dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n.  446,
possono  essere  riconosciuti  per un ulteriore periodo di un anno. I
trattamenti in questione, entro il limite massimo  di  1.800  unita',
comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono,
altresi',  essere  autorizzati  per un periodo massimo di dodici mesi
nei confronti di lavoratori gia' in servizio alla data del 1  gennaio
1994  che  siano  licenziati  o sospesi nel corso dell'anno 1995, con
prelazione per i licenziati nel limite massimo di  1.100  unita'.  Ai
relativi  oneri  si  provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996
degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n.  199,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  1993, n. 293. Per quanto non
diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli  articoli
1, 2, 3 e 4 del predetto decreto-legge.
  20.  Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche  se  il  requisito
occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto al pensionamento anticipato".
  21.  L'articolo  5,  comma  8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451,  trova  applicazione, per le domande presentate, con riferimento
ad esso prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto,
anche  nel  caso  in  cui,  in  luogo  degli  accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo  abbia
stipulato  protocolli  d'intesa  o intese di programma con le regioni
ovvero le parti  sociali  per  la  reindustrializzazione  delle  aree
interessate.  Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede,
con  proprio  decreto,  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale, in  deroga  alla  normativa  vigente  in  materia  di  cassa
integrazione  guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale puo' altresi' concedere,  anche
in  deroga  alla  normativa  vigente, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, con decorrenza non  successiva  al  31  marzo
1996  e  per  la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unita'
produttive, diverse da quelle di cui al periodo  precedente,  ubicate
nelle   aree   ricomprese  tra  quelle  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, per le quali il Governo abbia
stipulato, prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  un  protocollo  d'intesa  o  una  intesa di programma sulla
reindustrializzazione  con  le  regioni  ovvero  le  parti   sociali.
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione
guadagni  straordinaria  un  progetto  di  lavori  socialmente utili,
approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga  all'articolo  1,  un  progetto  elaborato  dall'agenzia   per
l'impiego  e  gestito  dall'impresa.  Nei casi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di
integrazione  salariale  sono  prorogati  per  dodici  mesi,   previo
incarico  all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un
progetto di lavori socialmente utili per  i  lavoratori  interessati.
Per   i   periodi   successivi   alla  concessione  del  trattamento,
l'erogazione di quest'ultimo e' subordinata all'effettivo impegno dei
lavoratori nel progetto di  lavori  socialmente  utili.  Sino  al  30
settembre  1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di
presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995.
Per gli interventi di cui al presente comma si  provvede  nei  limiti
delle somme previste per tale finalita' dall'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
  22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto  a
comunicare  tempestivamente  al  Comitato tecnico di cui all'articolo
19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi  ai
provvedimenti   adottati   ai   sensi   del  comma  21  ed  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento  alle  risorse
disponibili.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale e'
tenuto, altresi',  a  comunicare  mensilmente  al  predetto  Comitato
tecnico   i   dati  relativi  alle  concessioni  dei  trattamenti  di
integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarieta', di
fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
  23. Le cessioni di beni relativi ad attivita' produttive  dismesse,
effettuate    gratuitamente   nei   confronti   degli   enti   locali
territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale
(ASI), delle  societa'  di  promozione  a  prevalente  partecipazione
pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti
gli  effetti  di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il
valore  fiscalmente  riconosciuto  dei  beni  ceduti  e'  ammesso  in
deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in
parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o
la  revoca  dei  contributi  stessi.  Qualora  dette  cessioni  siano
effettuate a favore di aree di sviluppo  industriale  (ASI)  di  enti
pubblici  diversi  da  quelli  indicati  nell'articolo  3 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di societa'  di  promozione  a
prevalente  partecipazione  pubblica,  le  stesse  sono soggette agli
altri tributi indiretti sugli affari relativi al  trasferimento,  con
esclusione  dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore degli
immobili, nella misura  fissa  di  lire  150.000  per  ogni  tributo;
l'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili  e'
ridotta al 25 per cento. In  deroga  alle  vigenti  norme,  gli  enti
locali  territoriali,  previa  apposita  delibera  della giunta, sono
autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente.  Le  successive
cessioni  gratuite  dei  beni  ricevuti  a  seguito  di  quanto sopra
previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a  terzi  sotto
qualsiasi  forma,  non  costituiscono attivita' commerciale, non sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative
alle cessioni dei beni patrimoniali  degli  enti  territoriali,  sono
esenti   dall'imposta   comunale   sull'incremento  di  valore  degli
immobili, dell'imposta di registro, da quella sulle donazioni,  dalle
imposte  ipotecarie  e  catastali  e  da ogni altro tributo indiretto
sugli affari. Il comune, con delibera della giunta,  puo'  sospendere
l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente
al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni
ceduti.  Nella  delibera  la  giunta  comunale deve indicare il minor
gettito   che   si   verifica   per   effetto    della    sospensione
dell'applicazione  dei  tributi  comunali  ed  i  relativi  mezzi  di
finanziamento.  Al  minor  gettito  derivante   dall'attuazione   del
presente  comma,  valutato  in lire 500 milioni annui a decorrere dal
1995,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   1995,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
  24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre  1993,  n.
478,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti  puo'
essere   riferita   anche  a  piu'  unita'  produttive.  La  predetta
disposizione  si  applica  relativamente  agli   accordi   collettivi
stipulati prima del 31 dicembre 1994.
  25.  Sino  al  31  dicembre  1996,  quando  un contratto collettivo
stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
nei  casi  di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, limitatamente alle imprese  sottoposte  alla  procedura
dell'amministrazione  straordinaria,  consente  la salvaguardia di un
rilevante  livello  di  occupazione,  avuto   riguardo   anche   alle
caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale puo' concedere, con proprio decreto, al
datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di  cui
all'articolo  8,  comma  4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i
benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma
9, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  nel  limite  delle  risorse
preordinate  allo  scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.   148, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.
  26.   Al   fine   di   favorire   l'attuazione   di   programmi  di
ristrutturazione, riorganizzazione,  conversione  ovvero  risanamento
aziendale,  nonche' piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco
di riferimento esteso al 1995, che presentano  rilevanti  conseguenze
sul  piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa
ed alla sua collocazione sul territorio, in  merito  ai  quali  siano
stati  stipulati  accordi  con  le  organizzazioni sindacali, in sede
governativa, prima del 31 dicembre 1994, e  si  siano  utilizzate  le
disposizioni  dell'articolo  7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  ovvero  quelle  dell'articolo  3,   comma   4,   del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n.  451,  le  medesime  si  applicano  ai
lavoratori  collocati  in  mobilita'  nel  corso dell'anno 1995 dalle
imprese interessate entro il limite massimo di 8.000  unita'.  Per  i
predetti  lavoratori collocati in mobilita' per effetto dell'articolo
7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano  applicazione
le  disposizioni  e  la  disciplina  sulla  pensione di anzianita' in
vigore alla data del 1 settembre 1992.
  27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al
comma 25 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro  e  della
previdenza  sociale  entro  il  15  settembre  1995. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale accerta, con  proprio  decreto,  la
sussistenza  dei  requisiti di cui al comma 25 ed approva la domanda,
entro il 15 ottobre 1995. Le imprese la cui domanda sia stata accolta
rimangono comunque tenute al rispetto delle  procedure  di  cui  agli
articoli  4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i lavoratori
collocati  in  mobilita'  ai  fini  del  presente  comma,  gli  oneri
conseguenti  dal  permanere  nelle liste di mobilita', oltre i limiti
previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, sono posti a  carico  delle  imprese,  ivi  compreso  l'onere
relativo   alla   contribuzione   figurativa,   che   a   tal   fine,
corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla  fine  di  ciascun
anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere
per  l'anticipo  del  pensionamento  valutato in lire 91 miliardi per
l'anno 2000, in lire 186  miliardi  per  l'anno  2001,  in  lire  141
miliardi  per  l'anno  2002,  in lire 91 miliardi per l'anno 2003, in
lire 94 miliardi per l'anno 2004 e in lire  48  miliardi  per  l'anno
2005  e'  posto  a  carico  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  28.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Il  beneficio  del  pensionamento  anticipato previsto dal
comma 1 del presente articolo si applica anche  nel  caso  in  cui  i
lavoratori,   le   cui   domande  di  pensionamento  anticipato  sono
selezionate  e  trasmesse  dalle  imprese  ai   competenti   istituti
previdenziali  ai  sensi  del  comma  2, siano collocati in mobilita'
successivamente al 1 gennaio 1995.".
  29. Nel caso in cui, a seguito di procedure  di  mobilita'  aperte,
per piu' di 500 lavoratori, da imprese non rientranti nell'area della
cassa  integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995,
con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano,
a  favore  dei  lavoratori  il  cui  rapporto  venga  a  cessare,  la
corresponsione  di  trattamenti,  aggiuntivi  al  trattamento di fine
rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento della retribuzione
che sarebbe ad essi spettata se fossero rimasti in servizio fino alla
data di maturazione della pensione  di  anzianita'  o  di  vecchiaia,
nonche'  il  subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della
contribuzione volontaria dei predetti  lavoratori,  il  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo' concedere contributi alle
predette  imprese  con  riferimento  all'onere  della   contribuzione
volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Il contributo puo'
essere  concesso  con  riferimento  alla contribuzione volontaria dei
lavoratori che, entro il 30 giugno 1996, maturino almeno 30  anni  di
contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria
per   l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i  superstiti  o  in  forme
sostitutive della medesima ed  entro  il  31  luglio  1996  inoltrino
domanda  di  prosecuzione  volontaria della contribuzione. Le istanze
delle aziende vanno  presentate  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale entro il 15 gennaio 1996. In caso di insufficienza
delle  risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste
ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, e' a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel  limite  delle  risorse
preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.
  30.  L'Eni S.p.a. e' responsabile in solido del pagamento di quanto
dovuto  agli  enti  previdenziali  dalle  aziende  del   gruppo   che
subentrano,  con  le modalita' stabilite nel comma 29, ai lavoratori,
aventi i requisiti  di  cui  al  comma  29  medesimo,  che  risolvono
consensualmente  il  proprio  rapporto  di  lavoro  in  relazione  ai
riassetti organizzativi  e  produttivi  del  gruppo  stesso,  di  cui
all'articolo   9-ter  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In
tale caso, l'ENI S.p.a. e'  altresi'  responsabile  in  solido  delle
liberalita'  aggiuntive  al trattamento di fine rapporto di lavoro, a
carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a  quelle  di
cui  al  comma  29  e comunque in misura non superiore al trattamento
pensionistico spettante alla  data  di  maturazione  del  trattamento
medesimo.
  31.   Al   fine   di  proseguire  nel  riordino  dell'attivita'  di
smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani  ed  assimilabili,  speciali,
tossici  e  nocivi nelle regioni, ove e' stato dichiarato lo stato di
emergenza, i lavoratori dipendenti o gia'  dipendenti  da  discariche
autorizzate,  che  siano state o che saranno progressivamente chiuse,
nella prospettiva  del  riutilizzo  delle  risorse  umane  nel  nuovo
assetto  generale  dello  smaltimento dei rifiuti, sono iscritti, dal
momento del  licenziamento  e  comunque  non  antecedentemente  al  1
gennaio  1996, nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1997, con
conseguente  fruizione  della  relativa  indennita'  prevista   dalla
normativa  vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8
della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento  alla  permanenza
nelle  liste  anche  oltre  la  predetta  data  del 31 dicembre 1997.
L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilita' avviene
tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate
dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli  lavoratori
gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  che provvedera' nel limite massimo di spesa di 20 miliardi,
ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui  al
presente  comma  sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 4.
  32. I soggetti  chiamati  a  gestire  le  discariche  in  esercizio
provvisorio,  nonche'  gli  impianti definitivi di nuova costituzione
assumono, in via prioritaria, in deroga  alla  normativa  vigente  in
materia  di  avviamento  al  lavoro,  il personale di cui al comma 30
secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  33.  Il  Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati
possono  presentare,  entro  il  30  giugno  1996,  alla   competente
commissione  regionale  per l'impiego progetti per lavori socialmente
utili destinati ai lavoratori di cui al comma 30. Le regioni, al fine
di  non  disperdere  la  professionalita'  dei  predetti  lavoratori,
possono  organizzare  altresi'  appositi  corsi di aggiornamento e di
specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di  raccolta  e
trattamento dei rifiuti.
  34.  Fatto  salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 27, 29 e 31
all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
in complessive lire 1.116 miliardi si provvede:  quanto  a  lire  253
miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della
gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
e  successive  modificazioni ed integrazioni; tali somme sono versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
pertinenti   capitoli   degli   stati  di  previsione  dei  Ministeri
interessati; quanto a lire 31 miliardi a  valere  sull'autorizzazione
di  spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451;  quanto  a  lire 502 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto  nel  capitolo  6856  dello  stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale;  quanto  a  lire 330 miliardi,
mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese
previste per i trattamenti di integrazione salariale.