Art. 7.
                Disposizioni in materia di contratti
                    di riallineamento retributivo
  1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire
la   regolarizzazione  retributiva  e  contributiva  per  le  imprese
industriali  ed  artigiane   operanti   nei   territori   individuati
all'articolo  1  della  legge  1  marzo  1986,  n.  64, e' sospesa la
condizione  di  corresponsione  dell'ammontare  retributivo  di   cui
all'articolo  6,  comma  9,  lettera  c), del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
1989,  n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di
quelle  imprese  che  abbiano  recepito  o  recepiscano  gli  accordi
provinciali    di    riallineamento   retributivo   stipulati   dalle
associazioni  imprenditoriali  ed  organizzazioni  sindacali   locali
aderenti  o comunque organizzativamente collegate con le associazioni
ed organizzazioni nazionali di  categoria  firmatarie  del  contratto
collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono
prevedere,  in  forme  e  tempi  prestabiliti,  programmi di graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei  lavoratori  ai  livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai   predetti   accordi  e'  riconosciuta  validita'  pari  a  quella
attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento
quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le
normative nazionali e comunitarie.  Per  il  riconoscimento  di  tale
sospensione,  l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale
di recepimento con le stesse  parti  che  hanno  stipulato  l'accordo
provinciale.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi  di  tempo
per   stipulare  gli  accordi  territoriali  e  quelli  aziendali  di
recepimento  da  depositare  rispettivamente,  ai  competenti  uffici
provinciali  del  lavoro e della massima occupazione e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
  3. La sospensione di cui al comma 1  cessa  di  avere  effetto  dal
periodo  di  paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del
programma  graduale  di  riallineamento  dei  trattamenti   economici
contenuto   nell'accordo   territoriale.   L'applicazione  nel  tempo
dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche  per  i  periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione
ovvero  di  sgravi  contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a
condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga  sottoscritto
e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.
  4.  La  retribuzione  da  prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di  previdenza  e  assistenza  sociale  dovuti  e'  quella
fissata  dagli  accordi  di  riallineamento. La presente disposizione
deve intendersi come interpretazione autentica delle  norme  relative
alla  corresponsione  retributiva ed alla determinazione contributiva
di  cui  al  combinato  disposto  dell'articolo   1,   comma   1,   e
dell'articolo  6,  commi  9,  lettera  c),  e 11, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Restano comunque salvi e conservano la loro  efficacia  i  versamenti
contributivi  effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
  5.  E'  ammessa  una sola variazione ai programmi di riallineamento
contributivo, compresi quelli gia' stipulati, limitatamente ai  tempi
ed  alle  percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale
modifica sia oggettivamente  giustificata  da  intervenuti  rilevanti
eventi   non   prevedibili   e  che  incidano  sostanzialmente  sulle
valutazioni effettuate al  momento  della  stipulazione  dell'accordo
territoriale,  ed  a  condizione  che  l'intesa  di aggiustamento sia
sottoscritta dalle medesime parti che hanno  stipulato  il  primitivo
accordo.
  6.   L'ispettorato   provinciale   del   lavoro,   nel  programmare
l'attivita' ispettiva di concerto  con  gli  istituti  previdenziali,
sente  le  commissioni  eventualmente istituite a livello provinciale
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di  lavoro
al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.