Art. 8.
                Tirocini formativi e di orientamento
  1.  Al  fine  di  agevolare  le  scelte  professionali  mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative  di
tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno gia'
assolto  l'obbligo  scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962,
n. 1859.
  2. Le iniziative di cui al comma  1  sono  progettate  ed  attuate,
anche   su  proposta  degli  enti  bilaterali  e  delle  associazioni
sindacali, da:
    a) universita';
    b) provveditorati agli studi;
    c) istituzioni scolastiche pubbliche;
    d) centri pubblici  di  formazione  e/o  orientamento,  ovvero  a
partecipazione  pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi
dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
    e) agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici  periferici  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    f) comunita' terapeutiche e cooperative sociali.
  3.  Gli  organismi  di  cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al
comma  1  presso  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,   dandone
preventiva  comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente
competente nonche' alle rappresentanze sindacali  aziendali,  ovvero,
in  mancanza,  agli  organismi  locali delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I  rapporti  che  i  datori  di  lavoro
privati  e  pubblici  intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai
sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.
  4. I soggetti promotori sono tenuti  ad  assicurare  i  tirocinanti
contro  gli  infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  per
la  responsabilita' civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor
come responsabile didattico ed organizzativo delle attivita'.
  5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito
di  attivita'  di   formazione   professionale,   sono   disciplinati
dall'articolo  15  della  legge  21  dicembre  1978,  n. 845, e dalla
normativa regionale.  Qualora  la  normativa  regionale  non  indichi
limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati
al comma 6, lettera b).
  6.  I  tirocini  di  cui  al  comma  1  sono attuati nell'ambito di
progetti di orientamento e di formazione. Essi sono realizzati  entro
i limiti e con le modalita' di seguito indicate:
    a)  per  gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti
in uscita, hanno durata non superiore a tre mesi e  vengono  promossi
dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;
    b)  per  gli  utenti  in attesa di occupazione ovvero inoccupati,
disoccupati, in mobilita', hanno durata non superiore a quattro mesi,
sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi
dalle strutture di cui al comma 2, lettere d) , e) ed f);
    c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano
corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno
concluso i relativi studi da non piu' di un anno,  hanno  durata  non
superiore  a  sei  mesi  e  vengono  promossi dalle Universita' e dai
centri di orientamento;
    d)  per  gli  utenti  forniti di diploma di istruzione secondaria
superiore che frequentino corsi post-secondari di  perfezionamento  o
specializzazione  hanno durata non superiore a sei mesi. Questi corsi
sono istituiti sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica
o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle
proposte   delle   associazioni   dei   datori   di   lavoro,   delle
organizzazioni  sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello nazionale e degli ordini professionali. Mediante la stipula
di accordi o convenzioni con l'Universita' le attivita' di formazione
svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai  fini
della  prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al
conseguimento dei diplomi universitari.
  7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati  sino  al
doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di
handicap.  La  commissione regionale per l'impiego puo' disporre che,
per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del
tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I
soggetti  portatori  di  handicap  che  svolgono  il  tirocinio  sono
computabili  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  occupazionale
previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.
  8. I tirocini  sono  svolti  sulla  base  di  apposite  convenzioni
intervenute  tra  i  soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro,
pubblici e privati. Esse devono:
    a) fare esplicito riferimento ad un  progetto  formativo  e/o  di
orientamento;
    b)  indicare  il  nominativo  del  tutor  aziendale  e  di quello
incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;
    c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;
    d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui
al comma 4.
  9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle  relative
alle  coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che
effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito  dei
programmi  comunitari  in  quanto compatibili con la regolamentazione
degli stessi, nonche' ai cittadini extracomunitari secondo criteri  e
modalita'  da  definire  mediante  decreto  del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri  della  pubblica
istruzione e dell'interno.
  10.  Sono  abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3
del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.   726,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
  11.  Nei  limiti e secondo le modalita' determinate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri  finanziari
connessi  all'attuazione  dei  progetti  di  tirocinio  previsti  dal
presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso  imprese
di  regioni  diverse  del centro e del nord possono essere ammessi al
rimborso totale o parziale ivi compresi, nel caso in cui  i  predetti
progetti  lo  prevedano,  per  la parte relativa alla spesa sostenuta
dall'impresa per il vitto e l'alloggio del  giovane.  Alle  finalita'
del  presente  comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo  per  l'occupazione  di
cui all'articolo 1, comma 4.
  12.  Per  la  partecipazone  al  tirocinio, gli studenti lavoratori
hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro,
nei  termini  e  con  le  modalita'  previsti  dalla   contrattazione
collettiva.  La  sostituzione  del lavoratore giustifica l'assunzione
con contratto di lavoro a termine.