Art. 10. Concessione definitiva delle agevolazioni 1. Dopo il ricevimento della documentazione finale di spesa e della relazione finale da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le iniziative diverse da quelle di cui all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti con le modalita' e i criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. 2. Per le iniziative di cui all'art. 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti e' attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6. 3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili e' quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 ovvero, per le iniziative di cui all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionarie di cui all'art. 9, comma 10. 4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'art. 9, comma 10, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni. 5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono ad erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente ancora loro dovuto, secondo le modalita' di cui all'art. 7, ivi compreso il 30% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a recuperare le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma 6. 6. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 e' emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5. 7. In relazione al piano di erogazione delle agevolazioni a favore di ciascuna impresa, la banca concessionaria provvede, con le modalita' e nei termini fissati dalla convenzione di cui all'art. 1, a versare le eventuali somme residue non erogate, maggiorate degli interessi maturati al vigente tasso ufficiale di sconto, nonche' gli interessi, al medesimo tasso, non riconosciuti alle imprese ai sensi dell'art. 7, comma 2, all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 4, comma 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104.
Note all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 32/1995, convertito, senza modificazioni, dalla legge n. 104/1995, recante: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale": "3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo e' effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e societa' di locazione finanziaria convenzionati, nonche' nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalita' di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni gia' regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento gia' ammessi ai benefici della legge 1 marzo 1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalita' di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino gia' affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti". La legge n. 64/1986, citata nel soprariportato comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 32/1995, reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 6, del citato D.L. n. 32/1995: "6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonche' le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non piu' di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonche' a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. - Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993, come sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 32/1995, citato nel soprariportato comma 6 dell'art. 4: "5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresi', previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' le disponibilita' di tesoreria relative alle competenze trasferite". - Si trascrive, altresi', il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), anch'esso citato nel soprariportato comma 6 dell'art. 4: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".