Art. 10.
              Concessione definitiva delle agevolazioni

  1. Dopo il ricevimento della documentazione finale di spesa e della
relazione  finale  da parte delle banche concessionarie, il Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, per le iniziative
diverse  da  quelle  di cui all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti
sull'avvenuta  realizzazione  del  programma  di  investimenti con le
modalita'  e i criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
  2.  Per  le  iniziative  di  cui  all'art.  9,  comma 6, l'avvenuta
realizzazione  del  programma di investimenti e' attestata attraverso
le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6.
  3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4,
l'ammontare  degli investimenti finali ammissibili e' quello indicato
nelle  risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 ovvero, per le
iniziative  di  cui  all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato
finale  del  programma delle banche concessionarie di cui all'art. 9,
comma 10.
  4.  Sulla  base  degli  accertamenti  di  cui  al  comma  1 e della
relazione   finale   di  cui  all'art.  9,  comma  10,  il  Ministero
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  provvede  al
ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione
del   decreto   di   concessione   definitiva  o  alla  revoca  delle
agevolazioni.
  5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie
provvedono  ad erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente
ancora  loro  dovuto,  secondo  le  modalita'  di cui all'art. 7, ivi
compreso  il  30%  di  cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a
recuperare   le   somme  non  dovute  rivalutate  e  maggiorate  come
specificato all'art. 8, comma 6.
  6.  Il  decreto  di  concessione  definitiva  di  cui al comma 4 e'
emanato  entro  nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui
all'art.  9,  comma  8;  trascorso  detto termine si provvede secondo
quanto disciplinato al comma 5.
  7.  In relazione al piano di erogazione delle agevolazioni a favore
di  ciascuna  impresa,  la  banca  concessionaria  provvede,  con  le
modalita'  e nei termini fissati dalla convenzione di cui all'art. 1,
a  versare  le  eventuali somme residue non erogate, maggiorate degli
interessi  maturati al vigente tasso ufficiale di sconto, nonche' gli
interessi,  al medesimo tasso, non riconosciuti alle imprese ai sensi
dell'art.  7, comma 2, all'apposita sezione del fondo di cui all'art.
4,  comma  6  del  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito,
senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104.
 
          Note all'art. 10:
             - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3,  del  D.L.
          n. 32/1995, convertito, senza modificazioni, dalla legge n.
          104/1995, recante:  "Disposizioni urgenti per accelerare la
          concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla
          soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello sviluppo del
          Mezzogiorno, per la sistemazione  del  relativo  personale,
          nonche'  per  l'avvio  dell'intervento ordinario nelle aree
          depresse  del  territorio  nazionale":  "3.  Il   Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          richiesta  delle  imprese,  dispone  l'erogazione   di   un
          anticipo,   nella   misura   massima   del   50  per  cento
          dell'importo del contributo in conto capitale spettante  ai
          sensi  della  legge  1  marzo 1986, n. 64, nei limiti delle
          risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo
          e' effettuato previa presentazione da  parte  dell'impresa,
          nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo
          medesimo,   di   fidejussione   bancaria   o   di   polizza
          assicurativa. Per i progetti  di  investimento  di  importo
          inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito
          dell'ultimazione  del  progetto,  sulla realizzazione degli
          investimenti e sulla sussistenza delle  condizioni  per  la
          fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze
          istruttorie  e  della  relazione  finale  degli istituti di
          credito e societa' di locazione finanziaria  convenzionati,
          nonche'    nel    riscontro    della    sussistenza   delle
          dichiarazioni, rese con le modalita' di  cui  al  comma  1,
          attestanti  gli specifici requisiti individuati con decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo
          superiore,  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato  provvede,  ai  sensi  del  comma  settimo
          dell'art.  18  della  legge  26  aprile  1983, n. 130, alla
          nomina di apposite commissioni, i cui oneri  sono  posti  a
          carico  delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le
          vigenti disposizioni sugli accertamenti per  le  operazioni
          gia' regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria
          dei  macchinari.  Gli  accertamenti  finali sui progetti di
          investimento gia' ammessi ai benefici della legge  1  marzo
          1986,  n.  64,  di competenza del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati
          con le modalita' di cui al  presente  comma,  qualora  alla
          data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non
          risultino gia' affidati gli incarichi di accertamento sulla
          realizzazione degli investimenti".
             La legge n. 64/1986, citata nel soprariportato  comma  3
          dell'art. 4 del D.L. n. 32/1995, reca: "Disciplina organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
             - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 6, del citato
          D.L.   n. 32/1995: "6. La quota del Fondo di cui al comma 5
          dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,
          come  sostituito  dall'art.    3, da assegnare al Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   per
          l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5
          del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'  le eventuali
          ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui  al
          comma  1  dello  stesso  art. 5, affluiscono ad un'apposita
          sezione del  Fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge  17
          febbraio  1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione
          gli oneri per i  compensi,  da  definire  con  decreto  del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  per  non
          piu'  di  cinque  consulenti  giuridici di cui tre avvocati
          dello   Stato   da   utilizzare   per  la  definizione  del
          contenzioso  in  relazione  agli  interventi   agevolativi,
          nonche'  a  quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle
          leggi per gli  interventi  nei  territori  della  Campania,
          Basilicata,  Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
          del novembre 1980, del febbraio  1981  e  del  marzo  1982,
          approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
             - Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo
          del  comma  5  dell'art.  19  del  D.Lgs.  n. 96/1993, come
          sostituito dall'art. 3 del  D.L.  n.  32/1995,  citato  nel
          soprariportato  comma  6  dell'art. 4: "5.   Nello stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  e'  istituito   un
          apposito   Fondo,   da  ripartire  tra  le  amministrazioni
          competenti,  al  quale  affluiscono  le  disponibilita'  di
          bilancio  destinate al perseguimento delle finalita' di cui
          al presente decreto,  con  esclusione  di  quelle  relative
          all'art.  5,  comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13.
          Al   Fondo   affluiscono   altresi',   previo    versamento
          all'entrata  del  bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui
          autorizzati  ai   sensi   dell'art.   1,   comma   8,   del
          decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,
          nonche'   le  disponibilita'  di  tesoreria  relative  alle
          competenze trasferite".
             - Si trascrive, altresi', il testo  dell'art.  14  della
          legge  n.   46/1982 (Interventi per i settori dell'economia
          di   rilevanza    nazionale),    anch'esso    citato    nel
          soprariportato comma 6 dell'art. 4:
             "Art.  14.  -  Presso  il  Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  e'  istituito   il   "Fondo
          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
             Gli  interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'  esistenti.  Tali  programmi riguardano le
          attivita' di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo  e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
             Il  CIPI,  entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore
          della  presente  legge,   stabilisce   le   condizioni   di
          ammissibilita'   agli   interventi  del  fondo,  indica  la
          priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze  generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".