Art. 11.
                        Controlli e ispezioni
  1.   In   ogni   fase   e  stadio  del  procedimento  il  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  puo'  disporre
controlli  e  ispezioni  anche  a  campione  sui  soggetti  che hanno
richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la
fruizione  delle  agevolazioni  medesime, sull'attivita' delle banche
concessionarie e sulla regolarita' dei procedimenti.