Art. 12.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Le  domande  di  agevolazioni presentate dopo il 20 agosto 1992
alla   soppressa   Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno, ad uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa
o  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato,
ovvero  quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data
ma   che   non   sono  state  agevolate  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto-legge   8   febbraio   1995,   n.   32,   convertito,   senza
modificazioni,  con  la  legge  7 aprile 1995, n. 104, tranne che per
insussistenza  delle  condizioni  di  ammissibilita',  ne'  ai  sensi
dell'art.  1, comma 3-bis, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488,
possono  essere  riproposte,  nei  termini di cui al comma 3 e con le
modalita'  di  cui  al  presente  regolamento,  restando  a tutti gli
effetti  fermi,  salvo  quanto  previsto  al  comma 2, i requisiti di
ammissibilita'  e  le ulteriori disposizioni previste nel regolamento
stesso.
  2.  Per  le  domande di cui al comma 3 sono prese in considerazione
tutte  le  spese  di  cui all'art. 4 sostenute a partire dai due anni
precedenti  la data di presentazione delle domande originarie. Per le
domande  di cui al comma 1 il termine di ultimazione del programma di
cui  all'art.  8,  comma  1,  lettera  d), si intende automaticamente
prorogato di sei mesi.
  3. Ai fini della formazione delle prime graduatorie di cui all'art.
6,  i termini di presentazione delle domande vengono fissati, in sede
di  prima  applicazione,  entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del   presente  regolamento,  con  successivo  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 20 ottobre 1995
                                                    Il Ministro: CLO'
Visto, il Guardasigilli: DINI
  Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1995
  Registro n. 7 Industria, foglio n. 247
 
           Note all'art. 12:
             -  L'art.  4  del  D.L.  n.  32/1995  (per il titolo del
          decreto v. nella nota all'art. 10) contiene disposizioni in
          materia di agevolazioni alle  attivita'  produttive.  Degli
          undici  commi  contenuti  in detto art.   4 si trascrive il
          testo dei commi 1 e 2 (per il testo del comma 3 v.    nella
          nota all'art. 10):
             "1.  Ad  eccezione delle agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992,  n.  488,  che restano attribuite alle competenze del
          Ministro del bilancio e della programmazione economica  per
          la  concessione  delle  agevolazioni  previste dal comma 3,
          lettere  b),  c)  ed e), dello stesso articolo che non sono
          state  deliberate  dall'Agenzia  per  la  promozione  dello
          sviluppo  del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli
          istituti di credito e le societa' di locazione  finanziaria
          convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio
          1994,   al   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  i  propri  esiti  istruttori,  ovvero   a
          confermare   quelli   gia'  trasmessi  all'Agenzia  per  la
          promozione  dello  sviluppo   del   Mezzogiorno.   A   tale
          comunicazione  dovra' essere allegata una dichiarazione del
          legale     rappresentante     dell'impresa      richiedente
          l'agevolazione,  sottoscritta  in  calce dal presidente del
          collegio  sindacale  qualora   esistente,   attestante   la
          sussistenza    delle    condizioni   per   l'accesso   alle
          agevolazioni, ivi  comprese  quelle  relative  al  rispetto
          delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni,
          lo  stato  di  esecuzione  del  progetto, l'ammontare delle
          spese sostenute alla data della  dichiarazione  e  comunque
          non   oltre  il  31  dicembre  1993,  rapportato  al  costo
          complessivo  del  progetto,   nonche'   la   certificazione
          prevista   dalla   vigente   normativa   sulla  lotta  alla
          criminalita' organizzata e  quella  attestante  la  vigenza
          dell'impresa    richiedente    i    benefici.    Ai    fini
          dell'ammissibilita' alle agevolazioni di  cui  al  presente
          comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della
          domanda  di  agevolazione,  si  rivolga,  per  la  medesima
          iniziativa, ad altro istituto di  credito  abilitato  o  ad
          altra  societa'  convenzionata,  resta  valida  la  data di
          presentazione della domanda originaria.
             2. Entro novanta giorni dal termine di cui al  comma  1,
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, sulla base delle  comunicazioni  e  delle
          dichiarazioni  pervenute  ai  sensi  del  comma 1, forma un
          elenco delle domande  di  agevolazione,  l'inserimento  nel
          quale  e'  determinato  sulla  base  dei  criteri  indicati
          all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992,  n.  488,  e  il cui ordine e' determinato sulla base
          dell'ammontare delle spese gia'  sostenute,  rapportate  al
          costo   complessivo   del   progetto  come  indicato  nelle
          comunicazioni e dichiarazioni  medesime  e,  a  parita'  di
          rapporto,  della  data  di  presentazione  della domanda di
          agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato  dispone la concessione delle agevolazioni
          sulla base dell'elenco previsto  dal  presente  comma,  nei
          limiti delle risorse finanziarie disponibili".
             -  Il  testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n.
          415/1992, citato nei soprariportati commi 1 e 2 dell'art. 4
          del D.L. n.    32/1995,  come  modificato  dalla  legge  di
          conversione n. 488/1992, e' il seguente:
             "3.  Restano  ferme  le disposizioni della legge 1 marzo
          1986, n.   64, per  gli  interventi  di  agevolazione  alle
          attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del
          decreto-legge 14 agosto 1992, n.  363, risultavano:
               a)  inseriti nei contratti di programma gia' approvati
          dal CIPI o negli accordi di programma  stipulati  ai  sensi
          dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
               b)  deliberati  in  linea  tecnica dall'Agenzia per la
          promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
               c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca,
          non inclusi nei contratti di  programma,  per  i  quali  e'
          stato emanato il provvedimento di ammissibilita';
               d)   deliberati  dalle  regioni  meridionali  o  dagli
          istituti di credito convenzionati con le regioni stesse  ai
          sensi  dell'art.  9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n.
          64, fino alla concorrenza  massima  di  lire  200  miliardi
          dello  stanziamento  previsto  dal  comma  1  del  presente
          articolo;
               e) richiesti con  domanda  acquisita  dagli  organismi
          abilitati  anteriormente alla data di entrata in vigore del
          decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi  comprese  quelle
          riferite  ad  iniziative  indotte  dalla  realizzazione dei
          contratti  di  programma  e  degli  accordi  di  programma,
          purche'   siano   stati   avviati   a   realizzazione   gli
          investimenti   alla   predetta   data   ovvero   riguardino
          investimenti  per i quali risulta stipulato il contratto di
          locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli
          deliberati  o   approvati   dagli   istituti   di   credito
          abilitati.".
             -  Si trascrive il testo del comma 3-bis dell'art. 1 del
          D.L.  n. 415/1992, (per il titolo del decreto e gli estremi
          della pubblicazione del testo coordinato v. nelle note alle
          premesse), aggiunto dalla legge di conversione n. 488/1992:
          "3-bis. Gli  interventi  richiesti  con  domanda  acquisita
          dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata
          in vigore del decreto-legge 14 agosto l992, n. 363, che non
          rientrano  in  quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed
          )e del comma 3, sono regolati dalle norme di cui  al  comma
          2".
             Il  D.L.  n.  363/1992,  citato nel soprariportato comma
          3-bis, di contenuto analogo al D.L.  n.  415/1992,  non  e'
          stato  convertito  in  legge  per  decorrenza  dei  termini
          costituzionali (il relativo comunicato e' stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 247 del 20
          ottobre 1992). Detto decreto e' entrato  in  vigore  il  21
          agosto 1992.
             -  Per  il  testo  del  comma  3 dell'art. 1 del D.L. n.
          415/1992, citato nel soprariportato comma 3-bis,  v.  nella
          precedente nota a questo stesso articolo.
             -  Per  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del D.L. n.
          415/1992, anch'esso citato nel soprariportato comma  3-bis,
          v. nelle note alle premesse.