Art. 12. Disposizioni transitorie e finali 1. Le domande di agevolazioni presentate dopo il 20 agosto 1992 alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ad uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa o al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data ma che non sono state agevolate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104, tranne che per insussistenza delle condizioni di ammissibilita', ne' ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere riproposte, nei termini di cui al comma 3 e con le modalita' di cui al presente regolamento, restando a tutti gli effetti fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i requisiti di ammissibilita' e le ulteriori disposizioni previste nel regolamento stesso. 2. Per le domande di cui al comma 3 sono prese in considerazione tutte le spese di cui all'art. 4 sostenute a partire dai due anni precedenti la data di presentazione delle domande originarie. Per le domande di cui al comma 1 il termine di ultimazione del programma di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), si intende automaticamente prorogato di sei mesi. 3. Ai fini della formazione delle prime graduatorie di cui all'art. 6, i termini di presentazione delle domande vengono fissati, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 ottobre 1995 Il Ministro: CLO' Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1995 Registro n. 7 Industria, foglio n. 247
Note all'art. 12: - L'art. 4 del D.L. n. 32/1995 (per il titolo del decreto v. nella nota all'art. 10) contiene disposizioni in materia di agevolazioni alle attivita' produttive. Degli undici commi contenuti in detto art. 4 si trascrive il testo dei commi 1 e 2 (per il testo del comma 3 v. nella nota all'art. 10): "1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le societa' di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli gia' trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovra' essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonche' la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalita' organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra societa' convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria. 2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale e' determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine e' determinato sulla base dell'ammontare delle spese gia' sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parita' di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992, citato nei soprariportati commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.L. n. 32/1995, come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992, e' il seguente: "3. Restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano: a) inseriti nei contratti di programma gia' approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64; b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali e' stato emanato il provvedimento di ammissibilita'; d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo; e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purche' siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.". - Si trascrive il testo del comma 3-bis dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992, (per il titolo del decreto e gli estremi della pubblicazione del testo coordinato v. nelle note alle premesse), aggiunto dalla legge di conversione n. 488/1992: "3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto l992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed )e del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2". Il D.L. n. 363/1992, citato nel soprariportato comma 3-bis, di contenuto analogo al D.L. n. 415/1992, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992). Detto decreto e' entrato in vigore il 21 agosto 1992. - Per il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992, citato nel soprariportato comma 3-bis, v. nella precedente nota a questo stesso articolo. - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992, anch'esso citato nel soprariportato comma 3-bis, v. nelle note alle premesse.