Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
           e misura massima consentita delle agevolazioni
  1.   Possono   accedere   alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
regolamento   le   imprese   operanti  nel  settore  delle  attivita'
estrattive  e  manifatturiere,  di  cui  alle  sezioni  C  e  D della
"Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91", ubicate nelle
aree   individuate   dalla   Commissione   dell'Unione  europea  come
ammissibili  agli  interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e
5b, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c)
del  Trattato  di Roma, nonche' le imprese, costituite sotto forma di
societa'  ed  ubicate  nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di
cui  all'allegato  elenco  che puo' essere aggiornato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  2.  Una  quota  non  inferiore  al  50%  delle  risorse annualmente
disponibili  per  ciascuna delle graduatorie di cui all'art. 6, comma
3,  e'  riservata alle piccole e medie imprese. Gli importi impegnati
in  favore delle imprese operanti nel settore dei servizi non possono
eccedere il 5% delle suddette risorse.
  3.  Le  iniziative a fronte delle quali possono essere richieste le
agevolazioni,  ad  eccezione  di  quelle  concernenti  l'acquisto  di
singoli  macchinari,  sono  correlate  a  programmi  di  investimenti
organici e funzionali, da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi
produttivi,  economici  ed  occupazionali prefissati. Non e' pertanto
ammessa  la  presentazione  di piu' domande di agevolazione, anche in
tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti,
siano  riconducibili  al  medesimo  programma.  Dette iniziative, ivi
comprese quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, possono
essere  realizzate  anche  con il sistema della locazione finanziaria
attraverso  una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3,
convenzionate con le banche concessionarie.
  4.   Qualora   una   singola   impresa  presenti  piu'  domande  di
agevolazione  a  fronte  di  programmi di investimento su piu' unita'
produttive  collegati  da  un  elevato  livello  di  interconnessione
produttiva,   su  richiesta  dell'impresa  medesima,  le  domande  di
agevolazione sono unitariamente considerate ai fini delle graduatorie
di  cui all'art. 6 e della successiva concessione delle agevolazioni.
Per  l'applicazione  del presente comma le domande di agevolazione si
riferiscono,  quanto  all'ubicazione  dell'iniziativa,  alla medesima
graduatoria regionale o per aree di cui all'art. 6, comma 3.
  5. Ai fini del presente regolamento:
    a) per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive
e manifatturiere:
    1) e' definita piccola e media l'impresa che:
     1 a) ha un massimo di 250 dipendenti;
     1  b)  ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU,
oppure  un  totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore
ai 10 milioni di ECU;
     1  c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che
non  rispondono  a  questa  definizione,  ad eccezione delle societa'
finanziarie  pubbliche,  delle  societa'  a  capitale  di  rischio o,
purche'   non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
istituzionali;
    2) e' definita piccola l'impresa che:
     2 a) ha un massimo di 50 dipendenti;
     2  b)  ha  un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU,
oppure  un  totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore
ai 2 milioni di ECU;
     2  c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che
non  rispondono  a  questa  definizione,  ad eccezione delle societa'
finanziarie  pubbliche,  delle  societa'  a  capitale  di  rischio o,
purche'   non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
istituzionali;
    b) per le imprese fornitrici di servizi:
    1) e' definita piccola e media l'impresa che:
     1 a) ha un massimo di 95 dipendenti;
     1  b) ha un fatturato annuo non superiore ai 7,5 milioni di ECU,
oppure  un  totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore
ai 3,75 milioni di ECU;
     1  c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che
non  rispondono  a  questa  definizione,  ad eccezione delle societa'
finanziarie  pubbliche,  delle  societa'  a  capitale  di  rischio o,
purche'   non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
istituzionali;
    2) e' definita piccola l'impresa che:
     2 a) ha un massimo di 20 dipendenti;
     2  b)  ha un fatturato annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU,
oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a
0,75 milioni di ECU;
     2  c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che
non  rispondono  a  questa  definizione,  ad eccezione delle societa'
finanziarie  pubbliche,  delle  societa'  a  capitale  di  rischio o,
purche'   non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
istituzionali.
  6.  Il  tasso  di conversione lira/ECU da applicare in relazione al
presente  articolo  e' individuato nella misura di cui al decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 1 giugno
1993  e  agli  adeguamenti  annuali  previsti dal comma 3 dell'art. 1
dello stesso decreto.
  7.  Ai  fini  della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le
nuove imprese di cui al comma 8, sono considerati:
    a)  il  fatturato netto annuo o il totale dell'attivo dello stato
patrimoniale  risultanti dal bilancio, ovvero, per le imprese che non
sono  tenute  alla  redazione  dello  stesso, dalla dichiarazione dei
redditi,  relativi all'esercizio precedente la data di sottoscrizione
del modulo di domanda di agevolazione;
    b)   il   numero   medio  dei  dipendenti  occupati  dall'impresa
richiedente  nell'esercizio  cui  si  riferiscono  i dati di cui alla
lettera a);
    c)   la   composizione   della   compagine  sociale  dell'impresa
richiedente,  se  costituita  sotto  forma  di  societa' di capitali,
risultante  alla  data  di  sottoscrizione  del  modulo di domanda di
agevolazione.
  8. Agli stessi fini di cui al comma 7, per le imprese costituite da
non  oltre  un anno alla data di sottoscrizione del modulo di domanda
delle   agevolazioni,  sono  considerati  il  numero  dei  dipendenti
occupati   in   azienda,  la  composizione  della  compagine  sociale
dell'impresa   richiedente   e   l'attivo  dello  stato  patrimoniale
risultanti alla stessa data.
  9. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base
delle  spese ammissibili di cui all'art. 4 ed espresse in equivalente
sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), sono le seguenti:
    a)  imprese  ubicate  nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento
CEE  n.  2052/88  del  Consiglio  del  24  giugno  1988, e successive
modifiche e integrazioni:
    1)  province  di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone,
Reggio  Calabria,  Vibo  Valentia,  Agrigento,  Caltanissetta,  Enna,
Messina,  Trapani,  Nuoro  e Oristano: 65%, di cui 50% ESN e 15% ESL,
per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese;
    2)  province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari,
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa,
Cagliari  e  Sassari: 55%, di cui 40% ESN e 15% ESL, per le piccole e
medie imprese e 40% ESN per le altre imprese;
    3) province della regione Abruzzo: 30% ESN per le piccole e medie
imprese e 25% ESN per le altre imprese;
    4)  province  della regione Molise: 55% ESN, di cui 40% ESN e 15%
ESL,  per  le  piccole e medie imprese e 40% ESN per le altre imprese
fino  al 30 giugno 1995; 45% ESN per le piccole e medie imprese e 35%
ESN  per le altre imprese, dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996; 40%
ESN  per  le piccole e medie imprese e 30% per le altre imprese dal 1
gennaio  1997  al  31  dicembre  1998; 30% ESN per le piccole e medie
imprese e 25% ESN per le altre imprese dal 1 gennaio 1999;
    b)  imprese  ubicate  nelle  aree  degli  obiettivi  2  e  5b del
regolamento  CEE  n.  2052/88  del  Consiglio  del  24 giugno 1988, e
successive modifiche e integrazioni:
    1)  nelle  aree  ammesse  ad  usufruire  della  deroga  ai  sensi
dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma: 20% ESN per le piccole
    imprese,  15%  ESN  per  le  medie imprese e 10% ESN per le altre
    imprese;
2) nelle altre aree: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL
per le medie imprese;
    c)  imprese ubicate nelle aree non comprese in quelle di cui agli
obiettivi  1,  2  e  5b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi
dell'art.  92.3.c)  del  Trattato  di  Roma:  20%  ESN per le piccole
imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese.
  10.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato,  le misure agevolative massime consentite di cui al
comma 9 ed i limiti dimensionali di cui al comma 5 sono adeguati alle
eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea.
  11.  L'operatore  richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure
massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni e'
espressa  in  equivalente  sovvenzione  netto  (ESN) o in equivalente
sovvenzione  lordo (ESL) dell'investimento iniziale, come percentuale
del  valore  ottenuto attualizzando, all'epoca in cui l'iniziativa e'
stata  avviata  a  realizzazione  e mediante calcolo basato sull'anno
solare,  gli  investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene
effettuata  dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione
degli investimenti per anno solare indicata dall'operatore nel modulo
di  domanda  o,  nel caso di locazione finanziaria, dalla societa' di
leasing  in apposito prospetto allegato al modulo stesso e sulla base
degli  eventuali  aggiornamenti  della  banca medesima, a conclusione
dell'esame di ammissibilita' e congruita' delle spese.
  12.  Ai fini della concessione provvisoria di cui all'art. 6, comma
7,  l'importo  delle  agevolazioni  espresso  in  ESN  o  in  ESL  e'
rivalutato,   in   relazione   al   piano   di  disponibilita'  delle
agevolazioni  stesse  in  quote  annuali  di cui all'art. 7, comma 1.
L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato dalla somma
delle  singole  quote  annuali  rivalutate, maggiorate, limitatamente
alle   agevolazioni  espresse  in  ESN,  della  relativa  imposizione
fiscale.
  13.    Il    tasso    da    applicare    per   le   operazioni   di
attualizzazione/rivalutazione,   come  disciplinato  dalla  normativa
comunitaria  in  materia, e' annuale, salvo revisioni intervenute nel
corso   dell'anno,   ed  e'  determinato  sulla  base  del  tasso  di
riferimento   applicato   ai   finanziamenti  agevolati  nel  settore
industriale. A partire dal 1 gennaio 1994 esso e' pari alla media del
tasso   di  riferimento  rilevato  nel  trimestre  settembre-novembre
dell'anno  precedente  e  puo' essere soggetto a revisione qualora la
differenza tra il tasso in vigore e la media dei tassi di riferimento
rilevati  nel  precedente trimestre superi il 15% del tasso in vigore
stesso.  Il  tasso  da  applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL,
riferito  al  singolo  programma di investimenti, e' quello in vigore
all'epoca  di  avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso
di programmi da avviare in anno successivo a quello della concessione
provvisoria,  si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca
del decreto di concessione.
  14.  L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna
delle  quote  di  cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in
relazione  al  tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente
individuato,  all'ammontare  degli  investimenti  ammissibili ed alla
effettiva  realizzazione  temporale  degli stessi, fermo restando che
gli  impegni  assunti  con  il decreto di concessione provvisoria non
possono essere in alcun modo aumentati.
 
          Note all'art. 2:
             -  L'art.  92,  paragrafo 3, lettera c), del Trattato di
          Roma e' il seguente:
             "3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
              a)-b) (omissis);
               c)  gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche'
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse.  Tuttavia, gli aiuti alle  costruzioni
          navali  esistenti  alla  data del 1 gennaio 1957, in quanto
          determinati  soltanto  dall'assenza   di   una   protezione
          doganale,   sono   progressivamente   ridotti  alle  stesse
          condizioni che  si  applicano  per  l'abolizione  dei  dazi
          doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato
          relative alla politica commerciale comune nei confronti dei
          Paesi terzi".
             -  Il  D.M. 1 giugno 1993, relativo all'adeguamento alla
          disciplina comunitaria dei  criteri  di  individuazione  di
          piccola e media impresa e dei limiti di intervento previsti
          dalla  legge  5  ottobre 1991, n.  317, e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30
          giugno 1993. Il  testo  del  comma  3  dell'art.  1  e'  il
          seguente: "3. Il tasso di conversione lira ECU da applicare
          in  relazione  a quanto previsto dal presente decreto e dai
          relativi allegati e' quello vigente alla data di entrata in
          vigore del decreto medesimo.  Il  Ministro  dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato provvede annualmente, con
          proprio decreto, ad  adeguare  tale  tasso  di  conversione
          qualora  si  verifichi una variazione sul mercato dei cambi
          del tasso di conversione lira/ECU superiore al 10% rispetto
          a quello utilizzato ai sensi del presente decreto".
             - Il regolamento (CEE) n. 2052/88  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185
          del 15 luglio 1988.