Art. 2. Soggetti beneficiari e misura massima consentita delle agevolazioni 1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91", ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, nonche' le imprese, costituite sotto forma di societa' ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco che puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Una quota non inferiore al 50% delle risorse annualmente disponibili per ciascuna delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3, e' riservata alle piccole e medie imprese. Gli importi impegnati in favore delle imprese operanti nel settore dei servizi non possono eccedere il 5% delle suddette risorse. 3. Le iniziative a fronte delle quali possono essere richieste le agevolazioni, ad eccezione di quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, sono correlate a programmi di investimenti organici e funzionali, da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non e' pertanto ammessa la presentazione di piu' domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma. Dette iniziative, ivi comprese quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, possono essere realizzate anche con il sistema della locazione finanziaria attraverso una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie. 4. Qualora una singola impresa presenti piu' domande di agevolazione a fronte di programmi di investimento su piu' unita' produttive collegati da un elevato livello di interconnessione produttiva, su richiesta dell'impresa medesima, le domande di agevolazione sono unitariamente considerate ai fini delle graduatorie di cui all'art. 6 e della successiva concessione delle agevolazioni. Per l'applicazione del presente comma le domande di agevolazione si riferiscono, quanto all'ubicazione dell'iniziativa, alla medesima graduatoria regionale o per aree di cui all'art. 6, comma 3. 5. Ai fini del presente regolamento: a) per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere: 1) e' definita piccola e media l'impresa che: 1 a) ha un massimo di 250 dipendenti; 1 b) ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU; 1 c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali; 2) e' definita piccola l'impresa che: 2 a) ha un massimo di 50 dipendenti; 2 b) ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU; 2 c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali; b) per le imprese fornitrici di servizi: 1) e' definita piccola e media l'impresa che: 1 a) ha un massimo di 95 dipendenti; 1 b) ha un fatturato annuo non superiore ai 7,5 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 3,75 milioni di ECU; 1 c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali; 2) e' definita piccola l'impresa che: 2 a) ha un massimo di 20 dipendenti; 2 b) ha un fatturato annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a 0,75 milioni di ECU; 2 c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali. 6. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare in relazione al presente articolo e' individuato nella misura di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993 e agli adeguamenti annuali previsti dal comma 3 dell'art. 1 dello stesso decreto. 7. Ai fini della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le nuove imprese di cui al comma 8, sono considerati: a) il fatturato netto annuo o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risultanti dal bilancio, ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, dalla dichiarazione dei redditi, relativi all'esercizio precedente la data di sottoscrizione del modulo di domanda di agevolazione; b) il numero medio dei dipendenti occupati dall'impresa richiedente nell'esercizio cui si riferiscono i dati di cui alla lettera a); c) la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di societa' di capitali, risultante alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di agevolazione. 8. Agli stessi fini di cui al comma 7, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione del modulo di domanda delle agevolazioni, sono considerati il numero dei dipendenti occupati in azienda, la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e l'attivo dello stato patrimoniale risultanti alla stessa data. 9. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'art. 4 ed espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), sono le seguenti: a) imprese ubicate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modifiche e integrazioni: 1) province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro e Oristano: 65%, di cui 50% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese; 2) province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari e Sassari: 55%, di cui 40% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 40% ESN per le altre imprese; 3) province della regione Abruzzo: 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% ESN per le altre imprese; 4) province della regione Molise: 55% ESN, di cui 40% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 40% ESN per le altre imprese fino al 30 giugno 1995; 45% ESN per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese, dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996; 40% ESN per le piccole e medie imprese e 30% per le altre imprese dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998; 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% ESN per le altre imprese dal 1 gennaio 1999; b) imprese ubicate nelle aree degli obiettivi 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modifiche e integrazioni: 1) nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma: 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese; 2) nelle altre aree: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese; c) imprese ubicate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma: 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese. 10. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui al comma 9 ed i limiti dimensionali di cui al comma 5 sono adeguati alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea. 11. L'operatore richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni e' espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'investimento iniziale, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui l'iniziativa e' stata avviata a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'operatore nel modulo di domanda o, nel caso di locazione finanziaria, dalla societa' di leasing in apposito prospetto allegato al modulo stesso e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di ammissibilita' e congruita' delle spese. 12. Ai fini della concessione provvisoria di cui all'art. 6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso in ESN o in ESL e' rivalutato, in relazione al piano di disponibilita' delle agevolazioni stesse in quote annuali di cui all'art. 7, comma 1. L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato dalla somma delle singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente alle agevolazioni espresse in ESN, della relativa imposizione fiscale. 13. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, e' annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed e' determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale. A partire dal 1 gennaio 1994 esso e' pari alla media del tasso di riferimento rilevato nel trimestre settembre-novembre dell'anno precedente e puo' essere soggetto a revisione qualora la differenza tra il tasso in vigore e la media dei tassi di riferimento rilevati nel precedente trimestre superi il 15% del tasso in vigore stesso. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, e' quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare in anno successivo a quello della concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. 14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il decreto di concessione provvisoria non possono essere in alcun modo aumentati.
Note all'art. 2: - L'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma e' il seguente: "3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a)-b) (omissis); c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi". - Il D.M. 1 giugno 1993, relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa e dei limiti di intervento previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993. Il testo del comma 3 dell'art. 1 e' il seguente: "3. Il tasso di conversione lira ECU da applicare in relazione a quanto previsto dal presente decreto e dai relativi allegati e' quello vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente, con proprio decreto, ad adeguare tale tasso di conversione qualora si verifichi una variazione sul mercato dei cambi del tasso di conversione lira/ECU superiore al 10% rispetto a quello utilizzato ai sensi del presente decreto". - Il regolamento (CEE) n. 2052/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del 15 luglio 1988.