Art. 3.
                              Progetto

  1.  Le  agevolazioni di cui al presente regolamento, in conformita'
alla  delibera  CIPE 27 aprile 1995, possono essere concesse a fronte
delle seguenti tipologie di investimento:
    a) costruzione di un nuovo impianto produttivo;
    b)   ampliamento:  l'iniziativa  che,  attraverso  un  incremento
dell'occupazione  e  degli  altri  fattori  produttivi,  sia volta ad
accrescere la capacita' di produzione dei prodotti attuali o di altri
similari   (ampliamento   orizzontale)   e/o   creare   nello  stesso
stabilimento  una  nuova  capacita'  produttiva a monte o a valle dei
processi  produttivi  attuali (ampliamento verticale), sempre che gli
impianti  preesistenti  presentino  un  valore  rilevante rispetto ai
nuovi immobilizzi fissi;
    c)  ammodernamento:  l'iniziativa  che  sia  volta  ad  apportare
innovazioni  nell'impresa  con  l'obiettivo  di conseguire un aumento
della  produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche
legate ai processi produttivi;
    d)  ristrutturazione:  il progetto diretto alla riorganizzazione,
il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
    e)  riconversione:  il  progetto diretto ad introdurre produzioni
appartenenti   a   comparti   merceologici   diversi   attraverso  la
modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
    f)  riattivazione:  l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa
dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi
soggetti  che  abbiano  una  prevalente partecipazione nella gestione
dell'impresa,  fermo  restando  che  e'  escluso  dalle  agevolazioni
l'acquisto degli insediamenti produttivi;
    g)  trasferimento:  l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze
di  cambiamento  della  localizzazione  degli impianti determinate da
decisioni   e/o   ordinanze   emanate  dall'amministrazione  pubblica
centrale   e  locale  anche  in  riferimento  a  piani  di  riassetto
produttivo  e  urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di
valorizzazione ambientale debitamente accertata.
  2.   Per   quanto   concerne   le   iniziative   di  trasferimento,
l'agevolazione  puo' essere concessa sul costo del progetto diminuito
del  valore  dei  cespiti  gia'  utilizzati  e  non  piu' reimpiegati
risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in
relazione  alle  competenze ed abilitazioni professionali necessarie.
Sono  agevolabili  le  spese  effettuate  per eventuali demolizioni o
rimozioni  distruttive  imposte  dall'amministrazione  che ha emanato
l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva il trasferimento.
 
          Nota all'art. 3:
             - Per gli estremi della pubblicazione della delibera del
          CIPE del 27 aprile 1995 v. nelle note alle premesse.