Art. 4.
                          Spese ammissibili

  1.  Le  spese  ammissibili sono quelle relative all'acquisto o alla
costruzione  di  immobilizzazioni  nella  misura in cui queste ultime
sono  necessarie alle finalita' dell'iniziativa oggetto della domanda
di agevolazioni. Dette spese riguardano:
    a)  progettazione  e  direzione  lavori,  studi  di  fattibilita'
economico-finanziaria  e  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e
collaudi  di legge, fino a un valore massimo del 3% dell'investimento
complessivo ammissibile;
    b)  suolo aziendale, con esclusione delle spese notarili, nonche'
i   costi  sostenuti  dall'impresa  richiedente  per  le  concessioni
edilizie, per le sistemazioni del suolo e le indagini geognostiche;
    c) opere murarie e assimilate;
    d) infrastrutture specifiche aziendali;
    e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica,
ivi    compresi   quelli   necessari   all'attivita'   amministrativa
dell'impresa,   ed   esclusi   quelli   relativi   all'attivita'   di
rappresentanza;  mezzi  mobili  strettamente  necessari  al  ciclo di
produzione  o  per  il  trasporto  in  conservazione condizionata dei
prodotti,    purche'    dimensionati   alla   effettiva   produzione,
identificabili  singolarmente  ed  a servizio esclusivo dell'impianto
oggetto delle agevolazioni;
    f)  programmi  informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa;
    g)  brevetti  concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi,  per  la  parte  in  cui  sono utilizzati per l'attivita'
svolta   nell'unita'   produttiva   interessata  dall'iniziativa;  la
relativa  spesa  di  acquisto deve risultare compatibile con il conto
economico  relativo all'iniziativa medesima. L'impresa richiedente le
agevolazioni  e quella venditrice non devono trovarsi, all'atto della
compravendita,  nelle  condizioni  di  cui  all'art.  2359 del codice
civile.  A  tal  fine va acquisita specifica dichiarazione del legale
rappresentante  dell'impresa  richiedente  le  agevolazioni  o da suo
procuratore  speciale  resa  con le modalita' di cui all'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  2. Per le iniziative promosse dalle societa' fornitrici dei servizi
di  cui all'art. 2, comma 1, le spese ammissibili sono solo quelle di
cui alle lettere e) ed f) del comma 1.
  3. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura
congrua  in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni
di   mercato   e  qualora  sostenute  successivamente  alla  data  di
presentazione  della  domanda di agevolazione, ad eccezione di quelle
di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che sono ammesse a decorrere
dall'anno  solare  relativo alla suddetta data; e' fatto salvo quanto
previsto  dall'art.  12,  comma  2.  Le  spese relative alle commesse
interne di lavorazione sono ammesse, per le sole imprese operanti nel
settore delle attivita' estrattive e manifatturiere e limitatamente a
quelle riferite a macchinari e attrezzature e relative progettazioni.
Non  sono  ammesse le spese relative all'acquisto di scorte, le spese
di   funzionamento  in  generale,  quelle  relative  all'acquisto  di
macchinari,   impianti  ed  attrezzature  usati  ed  all'acquisto  di
immobili  che  hanno  gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la
data  di  presentazione  della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di
altre  agevolazioni,  fatta  eccezione  per quelle di natura fiscale,
salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e
recuperato  totalmente le agevolazioni medesime. Per le iniziative da
realizzare  con  il  sistema  della  locazione  finanziaria  non sono
ammesse  le  spese  relative  all'acquisto da parte della societa' di
leasing  di  beni  gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle
agevolazioni,   ad   eccezione   di   quelle  strettamente  attinenti
l'acquisto  del  suolo  aziendale.  La spesa relativa all'acquisto di
immobili  di proprieta' di uno o piu' soci della ditta richiedente le
agevolazioni   e'   ammissibile   in   proporzione   alle   quote  di
partecipazione nella ditta medesima degli altri soci.
  4.  Per  i  macchinari  e  gli  impianti  di  produzione oggetto di
agevolazioni,  compresi  quelli  realizzati  con  commesse interne di
lavorazione,  il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore
speciale  deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4
della  legge  4  gennaio 1968, n. 15, mediante apposito prospetto, la
corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni
oggetto  di  agevolazione,  identificati  da apposita annotazione del
numero  di  matricola  riportato  sulla  targhetta  apposta  sul bene
stesso.
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 2359 del codice civile,
          come sostituito dall'art. 1 del D.L. 9 aprile 1991, n. 127,
          e' il seguente:
             "Art. 2359 (Societa' controllate e societa'  collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1)  le  societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria;
              3)  le  societa'  che sono sotto influenza dominante di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa.
             Ai  fini  dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
             Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4 della legge n.
          15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e  sulla
          legalizzazione e autenticazione di firme):
             "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta'). -  L'atto  di  notorieta'  concernente  fatti,
          stati  o  qualita' personali che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a  ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  ad un notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20".