Art. 4. Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalita' dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano: a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 3% dell'investimento complessivo ammissibile; b) suolo aziendale, con esclusione delle spese notarili, nonche' i costi sostenuti dall'impresa richiedente per le concessioni edilizie, per le sistemazioni del suolo e le indagini geognostiche; c) opere murarie e assimilate; d) infrastrutture specifiche aziendali; e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dall'iniziativa; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo all'iniziativa medesima. L'impresa richiedente le agevolazioni e quella venditrice non devono trovarsi, all'atto della compravendita, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. A tal fine va acquisita specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. Per le iniziative promosse dalle societa' fornitrici dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, le spese ammissibili sono solo quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1. 3. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che sono ammesse a decorrere dall'anno solare relativo alla suddetta data; e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. Le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse, per le sole imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere e limitatamente a quelle riferite a macchinari e attrezzature e relative progettazioni. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di scorte, le spese di funzionamento in generale, quelle relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati ed all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non sono ammesse le spese relative all'acquisto da parte della societa' di leasing di beni gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione di quelle strettamente attinenti l'acquisto del suolo aziendale. La spesa relativa all'acquisto di immobili di proprieta' di uno o piu' soci della ditta richiedente le agevolazioni e' ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nella ditta medesima degli altri soci. 4. Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante apposito prospetto, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso.
Note all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 9 aprile 1991, n. 127, e' il seguente: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme): "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".