Art. 5. Presentazione delle domande di agevolazione 1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, a valere sulle risorse finanziarie di ciascun anno, e' presentata dall'imprenditore alla banca concessionaria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto specificato all'art. 12, comma 3. Ai fini del rispetto del predetto termine, si considera quale data di presentazione quella del timbro postale di spedizione del plico raccomandato contenente il modulo, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 2. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, la domanda e' presentata ad una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, prescelta dall'impresa, per il successivo inoltro alla banca concessionaria. 2. La domanda di agevolazioni e' presentata dall'impresa in duplice originale, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, definito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e reso disponibile anche presso le banche concessionarie, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima. 3. Il modulo e' sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e che l'impresa non ha ottenuto e rinuncia ad ottenere per la stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre, specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda incompleta dei dati e delle informazioni richiesti e' restituita all'imprenditore, unitamente alla documentazione allegata, immediatamente e comunque almeno trenta giorni prima del termine iniziale di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, con specifica nota contenente le motivazioni della restituzione. Detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con allegata copia del modulo di domanda incompleto. L'imprenditore puo' ripresentare la domanda completa e la relativa documentazione, comunque entro lo stesso termine di cui sopra; solo quest'ultima e' considerata a tutti gli effetti domanda di agevolazioni. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria la completezza della domanda di agevolazione viene accertata e specificatamente attestata alla banca concessionaria dalla societa' di leasing che ne assume pertanto la responsabilita'.
Note all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (per il titolo della legge v. nelle note all'art. 4): "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990 (per il titolo della legge v. nelle note all'art. 1): "1. Il responsabile del procedimento: a) (omissis); b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".