Art. 5.
             Presentazione delle domande di agevolazione

  1.  La  domanda  di  ammissione  alle  agevolazioni, a valere sulle
risorse  finanziarie di ciascun anno, e' presentata dall'imprenditore
alla  banca  concessionaria,  a  mezzo  raccomandata  con ricevuta di
ritorno, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, fatto
salvo  quanto  specificato all'art. 12, comma 3. Ai fini del rispetto
del predetto termine, si considera quale data di presentazione quella
del timbro postale di spedizione del plico raccomandato contenente il
modulo,  la  documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 2. Nel
caso  di  iniziative  da  realizzare  con  il sistema della locazione
finanziaria,  la  domanda  e'  presentata  ad  una  delle societa' di
leasing  di  cui  all'art. 1, comma 3, prescelta dall'impresa, per il
successivo inoltro alla banca concessionaria.
  2. La domanda di agevolazioni e' presentata dall'impresa in duplice
originale, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, definito dal
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  con
propria   circolare   e  reso  disponibile  anche  presso  le  banche
concessionarie,  compilato  in  ogni  sua parte ed accompagnato dalla
documentazione   e   dalle  dichiarazioni  indicate  nella  circolare
medesima.
  3. Il modulo e' sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa
che  richiede  le  agevolazioni  o da suo procuratore speciale con le
modalita'  di  cui  all'art.  20  della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
contiene,  oltre  ai  dati  ed  alle  informazioni sull'impresa e sul
programma  di  investimenti,  specifiche  dichiarazioni attestanti la
sussistenza  delle  condizioni  oggettive  e soggettive per l'accesso
alle  agevolazioni  richieste  e  che  l'impresa  non  ha  ottenuto e
rinuncia  ad  ottenere  per la stessa iniziativa per la quale vengono
richieste  le  agevolazioni,  altre agevolazioni statali, regionali o
comunitarie. Il modulo contiene, inoltre, specifico atto d'obbligo di
restituire    l'eventuale    importo   non   dovuto   rispetto   alle
determinazioni  assunte dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle
ispezioni  di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come
specificato all'art. 8, comma 6.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b),
della  legge  7 agosto 1990, n. 241, la domanda incompleta dei dati e
delle   informazioni   richiesti   e'   restituita  all'imprenditore,
unitamente  alla  documentazione  allegata, immediatamente e comunque
almeno  trenta  giorni  prima del termine iniziale di cui all'art. 6,
comma  2  del  presente regolamento, con specifica nota contenente le
motivazioni   della   restituzione.  Detta  nota  viene  inviata  per
conoscenza    al    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato con allegata copia del modulo di domanda incompleto.
L'imprenditore  puo'  ripresentare  la domanda completa e la relativa
documentazione,  comunque  entro lo stesso termine di cui sopra; solo
quest'ultima   e'   considerata   a  tutti  gli  effetti  domanda  di
agevolazioni.  Nel  caso  di  iniziative da realizzare con il sistema
della   locazione   finanziaria   la  completezza  della  domanda  di
agevolazione  viene accertata e specificatamente attestata alla banca
concessionaria  dalla  societa'  di leasing che ne assume pertanto la
responsabilita'.
 
           Note all'art. 5:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 20 della legge n.
          15/1968 (per il titolo della legge v. nelle  note  all'art.
          4):
             "Art.  20  (Autenticazione  delle  sottoscrizioni). - La
          sottoscrizione di istanze da  produrre  agli  organi  della
          pubblica   amministrazione  puo'  essere  autenticata,  ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a ricevere la documentazione, o da un notaio,  cancelliere,
          segretario  comunale,  o  altro  funzionario incaricato dal
          sindaco.
             L'autenticazione deve essere  redatta  di  seguito  alla
          sottoscrizione  e  consiste nell'attestazione, da parte del
          pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa  e'  stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il  pubblico  ufficiale  che  autentica deve indicare le
          modalita' di identificazione, la  data  e  il  luogo  della
          autenticazione,  il  proprio  nome  e cognome, la qualifica
          rivestita, nonche' apporre la propria firma per  esteso  ed
          il timbro dell'ufficio.
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli  intermedi  e'  sufficiente che il pubblico ufficiale
          aggiunga la propria firma".
             - Si trascrive il testo dell'art. 6,  comma  1,  lettera
          b),  della  legge n. 241/1990 (per il titolo della legge v.
          nelle note all'art. 1):
             "1. Il responsabile del procedimento:
               a) (omissis);
               b)  accerta  di  ufficio  i   fatti,   disponendo   il
          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
          misura   per    l'adeguato    e    sollecito    svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
          erronee o incomplete e puo' esperire  accertamenti  tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".