Art. 6. Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle graduatorie 1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, accertano: a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione; b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente o, nel caso di imprese di nuova costituzione, dei soggetti promotori; c) la validita' tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione dell'iniziativa a quello di entrata a regime dell'iniziativa medesima; d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attivita' ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare; e) l'ammissibilita' e la congruita' delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati; f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4; g) l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 4. 2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con plico raccomandato anche a mano, tra l'1 ed il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono le risorse finanziarie, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3 relative all'anno medesimo, il modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 2 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonche' la documentazione definita in sede di convenzione stessa. 3. Entro il 30 giugno dell'anno di riferimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione. 4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria: a) si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti tre indicatori di cui al punto 5, lettera c5) della delibera CIPE 27 aprile 1995, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda: 1) valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; 2) numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta; b) si sommano, per ciascuna iniziativa, i valori dei tre indicatori suddetti normalizzati; c) si procede alla compilazione della graduatoria secondo un ordine decrescente dei risultati ottenuti. 5. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 4, gli indicatori sono calcolati prendendo a base la media dei valori di cui al comma 4 del presente articolo relativi alle singole domande oggetto del programma complessivo dell'impresa. 6. Per la determinazione degli indicatori di cui ai commi 4 e 5 si assume quanto segue: a) il valore del capitale proprio investito nell'iniziativa e' quello attualizzato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 11; b) il valore dell'investimento complessivo e' anch'esso quello attualizzato proposto per le agevolazioni; c) il numero di occupati attivati dall'iniziativa e' quello delle unita' aggiuntive a regime rispetto ai livelli occupazionali preesistenti ed e' convenzionalmente pari a zero in caso di ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento; d) il valore dell'agevolazione massima ammissibile e' quello indicato, per area e dimensione di impresa, all'art. 2, comma 9. 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno di riferimento, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'art. 2, comma 2. 8. Le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nelle graduatorie per la ripartizione delle agevolazioni previste per il solo esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda, se non ritirate dal richiedente per una riformulazione e una successiva ripresentazione. In tale ultimo caso, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, viene fatta salva la prima domanda di agevolazioni. 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, anche alle societa' di leasing. 10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione puo' essere resa piu' volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la prima di dette date e' sostituita dal verbale di consegna dei beni.
Note all'art. 6: - Per gli estremi della pubblicazione della delibera CIPE del 27 aprile 1995 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 v. nelle note all'art. 4.