Art. 6.
Procedure e termini per l'istruttoria   e  per  la  formazione  delle
                             graduatorie

      1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche
  concessionarie,   sulla  base  delle  domande  complete  pervenute,
accertano:
    a)    la   completezza   e   la   pertinenza   della   prescritta
documentazione;
    b)   la   consistenza  patrimoniale  e  finanziaria  dell'impresa
richiedente  o,  nel  caso  di  imprese  di  nuova  costituzione, dei
soggetti promotori;
    c)  la  validita'  tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa,
con  specifico  riferimento  alla  redditivita',  alle prospettive di
mercato  ed  al  piano  finanziario  per  la copertura dei fabbisogni
derivanti  dalla  realizzazione  degli  investimenti  e dalla normale
gestione   ed  in  particolare  all'adeguatezza  ed  alla  tempestiva
immissione  dei  mezzi  propri dell'impresa, in tempi coerenti con la
realizzazione  dell'iniziativa, attraverso la simulazione dei bilanci
e  dei  flussi  finanziari  dall'esercizio  di  avvio a realizzazione
dell'iniziativa   a   quello  di  entrata  a  regime  dell'iniziativa
medesima;
    d)   la   sussistenza   delle   condizioni   per  l'accesso  alle
agevolazioni  anche  con  riferimento  alla  dimensione  dell'impresa
richiedente  ed  alla localizzazione, al settore di attivita' ed alla
tipologia dell'iniziativa da agevolare;
    e)  l'ammissibilita'  e  la  congruita' delle spese esposte nella
domanda,  al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli
e per anno solare ed attualizzati;
    f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori
di cui al comma 4;
    g)  l'eventuale  sussistenza  delle condizioni di cui all'art. 2,
comma 4.
  2.  Le  banche  concessionarie inviano al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  con  plico raccomandato anche a
mano, tra l'1 ed il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono le risorse
finanziarie,  ai  fini  della definizione delle graduatorie di cui al
comma  3  relative  all'anno  medesimo,  il  modulo di domanda di cui
all'art.  5,  comma  2  e  le risultanze degli accertamenti di cui al
comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito
in  sede  di  convenzione  di  cui  all'art.  1,  comma 2, nonche' la
documentazione definita in sede di convenzione stessa.
  3.  Entro  il  30  giugno  dell'anno  di  riferimento  il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, sulla base delle
risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, forma le graduatorie
regionali   ovvero   per   aree  delle  iniziative  ammissibili  alle
agevolazioni   e  provvede  alla  loro  pubblicazione.  Il  Ministero
comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione.
  4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria:
    a)   si  calcolano,  per  ciascuna  iniziativa,  i  seguenti  tre
indicatori  di  cui  al  punto  5, lettera c5) della delibera CIPE 27
aprile   1995,   sulla   base  degli  esiti  istruttori  della  banca
concessionaria  e,  per  quanto  concerne il valore dell'agevolazione
richiesta,   di  quanto  indicato  dall'imprenditore  nel  modulo  di
domanda:
    1) valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto
all'investimento complessivo;
    2)   numero   di   occupati   attivati  dall'iniziativa  rispetto
all'investimento complessivo;
    3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella
richiesta;
    b)  si  sommano,  per  ciascuna  iniziativa,  i  valori  dei  tre
indicatori suddetti normalizzati;
    c)  si  procede  alla  compilazione  della graduatoria secondo un
ordine decrescente dei risultati ottenuti.
  5.  Per  le  iniziative  di cui all'art. 2, comma 4, gli indicatori
sono calcolati prendendo a base la media dei valori di cui al comma 4
del  presente  articolo  relativi  alle  singole  domande oggetto del
programma complessivo dell'impresa.
  6.  Per la determinazione degli indicatori di cui ai commi 4 e 5 si
assume quanto segue:
    a)  il  valore  del capitale proprio investito nell'iniziativa e'
quello attualizzato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 11;
    b)  il  valore  dell'investimento complessivo e' anch'esso quello
attualizzato proposto per le agevolazioni;
    c) il numero di occupati attivati dall'iniziativa e' quello delle
unita'   aggiuntive   a  regime  rispetto  ai  livelli  occupazionali
preesistenti   ed  e'  convenzionalmente  pari  a  zero  in  caso  di
ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento qualora quest'ultima
tipologia  non  sia  classificabile  secondo  le  altre  categorie di
investimento;
    d)  il  valore  dell'agevolazione  massima  ammissibile e' quello
indicato, per area e dimensione di impresa, all'art. 2, comma 9.
  7.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
contestualmente  alla  pubblicazione  delle  graduatorie,  adotta  il
decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle
domande  inserite  nelle  graduatorie medesime, in ordine decrescente
dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno di
riferimento,  tenendo  conto  della  riserva  di fondi a favore delle
piccole  e  medie  imprese  e  della  limitazione nei confronti delle
imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'art. 2, comma 2.
  8.  Le  domande  per  le  quali  non  e'  disposta  la  concessione
provvisoria   delle   agevolazioni,   a  causa  delle  disponibilita'
finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente
richieste,  sono inserite nelle graduatorie per la ripartizione delle
agevolazioni  previste  per il solo esercizio successivo a quello cui
si  riferisce  la  domanda,  se  non ritirate dal richiedente per una
riformulazione e una successiva ripresentazione. In tale ultimo caso,
ai  fini  dell'ammissibilita' delle spese, viene fatta salva la prima
domanda di agevolazioni.
  9.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette  i  decreti  di  concessione provvisoria delle agevolazioni
alle  imprese  interessate,  alle  banche  concessionarie  e,  per le
iniziative  da realizzare con il sistema della locazione finanziaria,
anche alle societa' di leasing.
  10.  Successivamente  al  ricevimento del decreto di concessione ed
entro  un  mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le
condizioni  l'impresa  beneficiaria  invia  alla banca concessionaria
specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo
procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4
gennaio  1968, n. 15, attestante la data di ultimazione del programma
e  quella  di  entrata  in  funzione  dell'impianto; la dichiarazione
relativa  alla  entrata  in funzione puo' essere resa piu' volte, per
blocchi  funzionalmente  autonomi,  mano  a  mano  che  l'entrata  in
funzione  stessa  si verifichi. Nel caso di iniziative realizzate con
il  sistema  della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante
la  prima  di  dette  date  e' sostituita dal verbale di consegna dei
beni.
 
          Note all'art. 6:
             -  Per  gli  estremi  della pubblicazione della delibera
          CIPE del 27 aprile 1995 v. nelle note alle premesse.
             - Per il testo dell'art. 4 della  legge  n.  15/1968  v.
          nelle note all'art. 4.