Art. 7.
                       Modalita' di erogazione

  1.  L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato con il decreto di
concessione provvisoria ed e' reso disponibile, attraverso versamento
in  un  conto  appositamente  aperto  dalla  banca  concessionaria  e
fruttifero  per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto, alle
condizioni  di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare
ed  alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese
dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3.
  2.  Ciascuna  delle  tre quote, maggiorata degli eventuali relativi
interessi  maturati  a decorrere dall'anno solare successivo a quello
di   disponibilita'  della  quota  stessa,  e'  erogata  dalla  banca
concessionaria  subordinatamente  all'effettiva  realizzazione  della
corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima,
che  puo'  anche  essere  erogata  a  titolo di anticipazione, previa
presentazione   di   fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa
irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima richiesta, di
importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
  3.   Ai   fini   di  ciascuna  delle  tre  erogazioni,  le  imprese
beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria, anche tramite gli
istituti  collaboratori,  unitamente  alla  relativa  richiesta ed al
certificato  di  vigenza  rilasciato dalla cancelleria del tribunale,
ovvero,   nel   caso  di  ditte  individuali,  al  certificato  della
competente CCIAA, la seguente documentazione:
    a) in caso di anticipazione:
    1)  fidejussione  bancaria o polizza assicurativa di cui al comma
2;
   b) in caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale:
    1)  dichiarazione,  resa dal legale rappresentante dell'impresa o
da  procuratore  speciale  con  le  modalita' di cui all'art. 4 della
legge  4  gennaio  1968,  n.  15, e secondo lo schema definito con la
circolare  di  cui  all'art.  5,  comma 2, attestante l'importo delle
opere   realizzate,   dei  brevetti  e  dei  macchinari,  impianti  e
attrezzature  acquistati o realizzati e presenti in azienda, espresso
in  lire  ed  in percentuale del programma di investimenti approvato,
nonche' la conformita' dei lavori eseguiti al programma medesimo;
    2)  nel caso in cui lo stato d'avanzamento includa opere murarie,
perizia   giurata,   redatta   da   un   tecnico   iscritto  all'albo
professionale,  attestante  la  conformita'  delle  opere stesse alla
concessione  o all'autorizzazione edilizia comunale, ovvero, nel caso
di  opere  interne,  alla comunicazione al sindaco; nel caso di opere
oggetto  di  domanda  di  sanatoria  edilizia,  la perizia attesta la
regolarita' e lo stato della relativa pratica;
    c)  nel  caso  di  iniziative  realizzate  con  il  sistema della
locazione  finanziaria,  la  dichiarazione  di cui alla lettera b) e'
resa, con le medesime modalita', dalla societa' di leasing.
  4. L'erogazione della terza ed ultima quota e' altresi' subordinata
alla  presentazione,  da  parte  dell'impresa  o  della  societa'  di
leasing,  della  documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni
di cui all'art. 9.
  5.  La  banca  concessionaria,  accertata  la  vigenza dell'impresa
richiedente,  la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata
della  documentazione  di  cui  ai commi 3 e 4, nonche'', al di fuori
dell'anticipazione,  la corrispondenza degli investimenti realizzati,
cosi'  come  dichiarati,  all'erogazione  richiesta,  eroga  la quota
dovuta.  All'atto  dell'erogazione  della  terza  ed  ultima quota, e
qualora  non  sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle
agevolazioni  in  ESN  o in ESL di cui all'art. 10, comma 4, la banca
concessionaria  trattiene  il  30% della quota stessa da conguagliare
successivamente    al   calcolo   definitivo   medesimo.   La   banca
concessionaria  comunica tempestivamente al Ministero dell'industria,
del   commercio   e   dell'artigianato  l'effettuazione  di  ciascuna
erogazione, allegando le risultanze degli accertamenti di cui sopra.
  6.  Nel  caso  in  cui  le  banche  concessionarie  si avvalgano di
istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese
beneficiarie   avviene  tramite  gli  istituti  collaboratori  stessi
secondo  le  modalita' stabilite nella convenzione di cui all'art. 1,
comma 2.
 
          Nota all'art. 7:
             - Per il testo dell'art. 4 della  legge  n.  15/1968  v.
          nelle note all'art. 4.