Art. 7. Modalita' di erogazione 1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed e' reso disponibile, attraverso versamento in un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare ed alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3. 2. Ciascuna delle tre quote, maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilita' della quota stessa, e' erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. 3. Ai fini di ciascuna delle tre erogazioni, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria, anche tramite gli istituti collaboratori, unitamente alla relativa richiesta ed al certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del tribunale, ovvero, nel caso di ditte individuali, al certificato della competente CCIAA, la seguente documentazione: a) in caso di anticipazione: 1) fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui al comma 2; b) in caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale: 1) dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 5, comma 2, attestante l'importo delle opere realizzate, dei brevetti e dei macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati e presenti in azienda, espresso in lire ed in percentuale del programma di investimenti approvato, nonche' la conformita' dei lavori eseguiti al programma medesimo; 2) nel caso in cui lo stato d'avanzamento includa opere murarie, perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la conformita' delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al sindaco; nel caso di opere oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia attesta la regolarita' e lo stato della relativa pratica; c) nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione di cui alla lettera b) e' resa, con le medesime modalita', dalla societa' di leasing. 4. L'erogazione della terza ed ultima quota e' altresi' subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della societa' di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9. 5. La banca concessionaria, accertata la vigenza dell'impresa richiedente, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione di cui ai commi 3 e 4, nonche'', al di fuori dell'anticipazione, la corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come dichiarati, all'erogazione richiesta, eroga la quota dovuta. All'atto dell'erogazione della terza ed ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'art. 10, comma 4, la banca concessionaria trattiene il 30% della quota stessa da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica tempestivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'effettuazione di ciascuna erogazione, allegando le risultanze degli accertamenti di cui sopra. 6. Nel caso in cui le banche concessionarie si avvalgano di istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese beneficiarie avviene tramite gli istituti collaboratori stessi secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 v. nelle note all'art. 4.