Art. 8.
                      Revoca delle agevolazioni

  1.  Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,   anche  su
segnalazione della banca concessionaria:
    a)  qualora,  per  il  medesimo programma di investimenti o parte
dello  stesso, siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura
previste  da  altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque
concesse da enti o istituzioni pubbliche;
    b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni
materiali  o  immateriali,  la  cui  realizzazione od acquisizione e'
stata  oggetto  dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di
entrata in funzione dell'impianto;
    c)  qualora  non  vengano  osservati nei confronti dei lavoratori
dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
    d)  qualora  l'iniziativa  non venga ultimata entro 48 mesi dalla
data  di  presentazione della relativa domanda di agevolazione; detto
termine  puo' essere eccezionalmente prorogato una sola volta, previa
preventiva  richiesta,  per  non  oltre  sei  mesi per cause di forza
maggiore;  sono  fatti  salvi i minori termini eventualmente previsti
dal  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato per
consentire    l'ammissibilita'    delle    iniziative   medesime   al
cofinanziamento  dei  fondi  strutturali,  obiettivi  1,  2  e 5b del
regolamento  (CEE)  n.  2052/88  del  Consiglio  del 24 giugno 1988 e
successive modifiche e integrazioni;
    e)  qualora  siano gravemente violate specifiche norme settoriali
anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
    f)  qualora,  calcolati i primi due indicatori di cui all'art. 6,
comma  4,  alla data di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e,
comunque,  non oltre 24 mesi dopo l'entrata in funzione della stessa,
la   media   degli   scostamenti  di  detti  indicatori  rispetto  ai
corrispondenti  valori  assunti  per  la formazione della graduatoria
superi i 30 punti percentuali in diminuzione;
    g)   qualora,   nel  corso  di  realizzazione  del  programma  di
investimenti,  venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto,
con  il  conseguimento  di  produzioni  finali  inquadrabili  in  una
"divisione"  della  "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT
'91"   diversa  da  quella  relativa  alle  produzioni  indicate  nel
programma originario gia' approvato.
  2.  Nell'ipotesi  sub  b)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca delle
agevolazioni  e'  totale  nel  caso  in  cui  la distrazione dall'uso
previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla
data  di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione
sostanziale del programma agevolato, determinando, di conseguenza, il
mancato  raggiungimento  degli  obiettivi prefissati dell'iniziativa.
Negli  altri  casi  la  revoca  delle  agevolazioni  e'  parziale, in
relazione   alle   spese   ammesse   alle   agevolazioni   afferenti,
direttamente  o  indirettamente,  l'immobilizzazione  distratta ed in
relazione   al  periodo  di  mancato  utilizzo  dell'immobilizzazione
medesima  con  riferimento  al prescritto quinquennio. Ai fini di cui
sopra  l'impresa  comunica  tempestivamente alla banca concessionaria
l'eventuale  distrazione  delle  immobilizzazioni agevolate prima del
suddetto quinquennio. La banca invia al Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  il  proprio  motivato parere circa la
necessita'   di   ricorrere  alla  revoca  totale  o  parziale  delle
agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare.
Le  relative  verifiche  possono  essere  effettuate  nel corso degli
accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11. Nel caso
in  cui  gli  accertamenti  o  le  ispezioni dovessero evidenziare la
distrazione di immobilizzazioni agevolate prima del quinquennio senza
che  l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, il
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato procede
alla  revoca  parziale  delle  agevolazioni  in  relazione alle spese
ammesse  afferenti  le  immobilizzazioni distratte, indipendentemente
dal periodo di mancato utilizzo.
  3.   Nell'ipotesi   sub   c)   di  cui  al  comma  1  il  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato provvede a fissare
un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa
di  regolarizzare  la  propria  posizione. Trascorso inutilmente tale
termine  il  Ministero  medesimo  procede  alla  revoca  totale delle
agevolazioni.  Nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva puo' essere
disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.
  4. Nell'ipotesi sub d) di cui al comma 1 la richiesta di proroga e'
inoltrata  dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi
prima  della  scadenza dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette
immediatamente   al   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato  detta  richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta
di  ritorno  o  a  mano,  accompagnata dal proprio motivato parere al
riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta
giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario.
  5.  In  caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla
riliquidazione  delle  stesse  ed  alla  rideterminazione delle quote
costanti  erogabili.  Le  maggiori  agevolazioni  eventualmente  gia'
erogate  vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre,
anche dalla successiva, ovvero recuperate.
  6.  In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di
parte   delle   stesse  dalle  erogazioni  successive  a  seguito  di
provvedimenti  di  revoca  di cui al presente articolo o a seguito di
altre  inadempienze  dell'impresa  di cui al presente regolamento, le
medesime  vengono  rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi
al  consumo  per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli
interessi  legali;  in  tutti  gli  altri  casi si applicano solo gli
interessi legali.
 
          Nota all'art. 8:
             - Per gli estremi della  pubblicazione  del  regolamento
          (CEE) n. 2052/88 v. nelle note all'art. 2.