Art. 9.
                       Documentazione di spesa

  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  ultimazione del programma di
investimenti  risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma
10,   l'impresa  o  la  societa'  di  leasing  trasmette  alla  banca
concessionaria,    la    prima   eventualmente   tramite   l'istituto
collaboratore,  la  documentazione  finale  di  spesa per i necessari
riscontri  e  le  verifiche  sulle  spese  effettivamente sostenute a
fronte dell'iniziativa agevolata.
  2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di
cui  al  comma  1 l'impresa o la societa' di leasing non abbia ancora
provveduto  ad  inviare  la  documentazione finale di spesa, la banca
concessionaria  propone  al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la revoca dell'agevolazione.
 3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in:
    a)  fatture  e  documentazioni  fiscalmente regolari in originale
quietanzate,  o in copia autenticata, e, per i casi consentiti di cui
all'art.   4,   comma   3,   commesse   interne  di  lavorazione  con
l'indicazione  dei  materiali  impiegati,  delle  ore  effettivamente
utilizzate e corredate da idonea documentazione;
    b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;
    c)  elaborati  anche  meccanografici di contabilita' industriale,
nonche' elaborati informatizzati.
  4.  I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub a), b) e c) di cui
al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi
e  gli  elaborati  riportano il numero della fattura o della commessa
interna  di  lavorazione,  la relativa data, la ditta fornitrice, una
sommaria  descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al
netto dell'IVA.
  5.  Alla  documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche
dichiarazioni attestanti in particolare:
    a)   la   data,   trascorsa  o  prevista,  di  entrata  a  regime
dell'iniziativa  agevolata;  l'entrata a regime avviene entro 24 mesi
dalla entrata in funzione;
    b) la conformita' degli elenchi o degli elaborati sub b) e c) del
comma  3  ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente
regolari;
    c)  che  la  documentazione prodotta e' regolare e si riferisce a
spese  sostenute  unicamente  per  la  realizzazione  dell'iniziativa
oggetto della specifica domanda di agevolazione;
    d)  che  tutti  i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature
relativi  alle  spese  documentate sono stati acquisiti ed installati
nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
    e)  che  le  spese  non  si  riferiscono  a materiali di consumo,
ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
    f)  che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse
non  sono  stati  praticati  sconti  o  abbuoni al di fuori di quelli
eventualmente gia' evidenziati;
    g)  l'ammontare  del  capitale  proprio  effettivamente investito
nell'iniziativa.
  6.  Per le iniziative con spese ammesse di importo complessivamente
inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'art.
10,  comma  2,  alla  documentazione  di  cui  al  comma  3  ed  alle
dichiarazioni   di   cui   al   comma   5   sono  allegate  ulteriori
dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui
all'art.  5, comma 2, attestanti la sussistenza dei requisiti e delle
condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni.
  7.  Le  dichiarazioni  di  cui  ai commi 5 e 6 sono rese dal legale
rappresentante   dell'impresa  o  suo  procuratore  speciale  con  le
modalita'  di  cui  all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel
caso   di  iniziative  realizzate  con  il  sistema  della  locazione
finanziaria,  le  dichiarazioni  di  cui  al comma 5, ad eccezione di
quelle sub a) e sub g), che restano a carico dell'impresa, sono rese,
con le stesse modalita' di cui sopra, dalla societa' di leasing.
  8.  Le  banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di
spesa  e verificatane la pertinenza all'iniziativa agevolata, vistano
e  trasmettono entro sessanta giorni al Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato la documentazione di cui al comma 3, ai
fini  dell'emanazione  del  decreto  di concessione definitivo di cui
all'art.  10.  Le  banche  trasmettono  altresi',  ove  previste,  le
dichiarazioni   di   cui  al  comma  6,  dopo  averne  verificato  la
completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata.
  9.  Con  la trasmissione della documentazione di cui al comma 3, le
banche  attestano di essere in possesso delle dichiarazioni di cui al
comma 5 regolari e complete.
  10. Oltre alla documentazione finale di spesa e, ove previste, alle
dichiarazioni  di  cui al comma 6, le banche trasmettono al Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato una relazione sullo
stato  finale del programma di investimenti, comprendente un giudizio
di   ammissibilita'   e  congruita'  delle  spese,  che  evidenzi  le
variazioni  sostanziali  intervenute  in  sede  esecutiva rispetto al
progetto posto a base della istruttoria, rappresenti gli investimenti
finali  ammissibili  suddivisi  per  capitolo  e  per  anno solare ed
attualizzati  ed i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di
non  distrazione  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  lettera b). Detta
relazione  indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata
a  regime,  nonche'  le  risultanze  dell'accertamento da parte delle
banche   medesime   sull'effettivo  ammontare  del  capitale  proprio
investito dall'impresa nell'iniziativa.
 
          Nota all'art. 9:
             - Per il testo dell'art. 4 della  legge  n.  15/1968  v.
          nelle note all'art. 4.