Art. 2.
  1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 1.282
milioni per l'anno 1995 e in lire 3.845 milioni a decorrere dal 1996,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero  del  tesoro  per
l'anno   1995,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 180  milioni
per  l'anno  finanziario 1995 e lire 3.845 milioni per ciascuno degli
anni 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia  e
giustizia  per  lire  711  milioni per l'anno 1995 e l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro per lire 391 milioni per il medesimo
anno 1995.
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.