Art. 5. 1. Ai fini dell'etichettatura prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, per le confezioni dei diversi tipi di sale addizionato di derivati di iodio di cui al presente decreto sono prescritte in particolare, in funzione delle peculiari caratteristiche del prodotto, le seguenti indicazioni: a) la specifica denominazione legale di ciascuno di essi, rispettivamente individuabile in "sale iodurato" per il sale addizionato di ioduro di potassio, in "sale iodato" per quello addizionato di iodato di potassio e in "sale iodurato e iodato" per quello addizionato di ioduro e di iodato di potassio; b) quale specifica destinazione d'uso, una dicitura che ne consigli l'impiego per integrare regimi alimentari carenti di iodio in sostituzione del comune sale alimentare; c) quale modalita' di conservazione, l'avvertenza di mantenere il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al riparo della luce. 2. In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione degli ingredienti di ciascun tipo di sale disciplinato dal presente decreto comporta la menzione della percentuale di ioduro di potassio e di iodato di potassio aggiunti nonche' la quantita' di iodio (I) apportata da cento grammi di prodotto.
Nota all'art. 5: - Il D.Lgs. n. 109/1992 reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari". Si trascrive il testo del comma 1 del relativo art. 8: "Qualora l'etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantita' minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale".