Art. 5.
  1. Ai fini dell'etichettatura prevista dal decreto  legislativo  27
gennaio  1992,  n.  109,  per  le confezioni dei diversi tipi di sale
addizionato di derivati di iodio di  cui  al  presente  decreto  sono
prescritte    in    particolare,    in   funzione   delle   peculiari
caratteristiche del prodotto, le seguenti indicazioni:
    a)  la  specifica  denominazione  legale  di  ciascuno  di  essi,
rispettivamente   individuabile   in  "sale  iodurato"  per  il  sale
addizionato di ioduro  di  potassio,  in  "sale  iodato"  per  quello
addizionato  di  iodato di potassio e in "sale iodurato e iodato" per
quello addizionato di ioduro e di iodato di potassio;
    b) quale  specifica  destinazione  d'uso,  una  dicitura  che  ne
consigli  l'impiego  per integrare regimi alimentari carenti di iodio
in sostituzione del comune sale alimentare;
    c) quale modalita' di conservazione, l'avvertenza di mantenere il
prodotto in luogo fresco, asciutto ed al riparo della luce.
  2. In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, l'indicazione degli ingredienti di ciascun tipo
di sale disciplinato dal presente decreto comporta la menzione  della
percentuale  di  ioduro  di potassio e di iodato di potassio aggiunti
nonche' la quantita' di  iodio  (I)  apportata  da  cento  grammi  di
prodotto.
 
          Nota all'art. 5:
             -   Il   D.Lgs.  n.  109/1992  reca:  "Attuazione  delle
          direttive   89/395/CEE    e    89/396    CEE    concernenti
          l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita' dei
          prodotti alimentari". Si trascrive il testo del comma 1 del
          relativo art. 8: "Qualora l'etichettatura  di  un  prodotto
          alimentare  ponga  in rilievo, onde differenziarlo da altri
          della stessa specie, la presenza o il  limitato  tenore  di
          uno o piu' ingredienti essenziali per le caratteristiche di
          tale  prodotto,  o  se  la  denominazione  di  quest'ultimo
          comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i
          casi, la quantita' minima o  massima  di  utilizzazione  di
          tali ingredienti, espressa in percentuale".