Art. 10.

  1.  All'articolo  8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  Tuttavia per il 1994 si applica il tasso di conversione in
vigore  il  1  settembre  1992  e  per  il 1995 la media dei tassi di
conversione  pubblicati  conformemente  al comma 1 per gli ultimi tre
anni.".