Art. 12.

  1.   Il   termine   del  31  dicembre  1995  previsto  al  comma  1
dell'articolo  8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e'
prorogato,  limitatamente  agli impianti collettivi per le aste ed ai
mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.