Art. 6.

  1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste
in  un assegno reversibile per quindici anni determinato nella misura
di  cui  alla  tabella  B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177,
come  modificata  dall'articolo  8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
L'indennizzo  e'  cumulabile  con  ogni  altro emolumento a qualsiasi
titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmato.
   2.  L'indennizzo  di  cui  al  comma  1  e' integrato da una somma
corrispondente  all'importo  dell'indennita'  integrativa speciale di
cui  alla  legge  27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,
prevista  per  la  prima  qualifica funzionale degli impiegati civili
dello  Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3.
   3.  Qualora  a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste
dalla  presente  legge  sia  derivata la morte, l'avente diritto puo'
optare  fra  l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una
tantum  di  lire  150  milioni.  Ai  fini  della presente legge, sono
considerati aventi diritto nell'ordine: il coniuge, i figli a carico,
il  convivente  more  uxorio,  i  genitori,  i  fratelli minorenni, i
fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente
comma  spettano  anche  nel  caso  in  cui  il  reddito della persona
deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.
   4.  Qualora  la  persona sia deceduta in eta' minore, l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
   5.   I   soggetti  di  cui  all'articolo  1  sono  esentati  dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15
dell'articolo  8  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di
cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537
del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  limitatamente  alle  prestazioni  sanitarie  necessarie  per la
diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.
   6.  I  benefici  di  cui  alla  presente legge spettano altresi' a
coloro che risultino contagiati dai soggetti di cui all'articolo 1.
   7.  Ai  soggetti danneggiati che contraggono piu' di una patologia
e'  riconosciuto,  in  aggiunta  ai  benefici  previsti  dal presente
articolo,  un  indennizzo  aggiuntivo,  stabilito  dal Ministro della
sanita'  con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento
di quello previsto ai commi 1 e 2".
  2.  In  attesa di una nuova e piu' completa disciplina legislativa,
le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e
1996.
  3.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'articolo 2
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del
presente  articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 ed a lire
60,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede:
    a)   per   l'anno  1995,  quanto  a  lire  56  miliardi  mediante
corrispondente  riduzione dello stanziamento iscritto per il medesimo
anno  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  all'uopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al  Ministero  del  tesoro,  e  quanto  a  lire  34 miliardi mediante
contestuale   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dal
capitolo  6878  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro,
intendendosi  corrispondentemente  utilizzata  parte  della  quota di
pertinenza  dello  Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge
20 maggio 1985, n. 222;
    b)  per l'anno 1996, mediante utilizzo della proiezione iscritta,
per  il medesimo anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per  l'anno  1995,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.