Art. 7. 1. A decorrere dal 1 maggio 1996 le strutture trasfusionali di diritto privato di cui all'articolo 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107, le aziende private e i centri privati di produzione di emoderivati e di emodiagnostici di cui agli articoli 8 e 10 della stessa legge n. 107 del 1990, gli importatori di sangue umano conservato e dei suoi derivati e di emoderivati di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 107 del 1990, nonche' tutte le istituzioni sanitarie private nelle quali si pratica l'attivita' trasfusionale sono tenuti obbligatoriamente all'assicurazione per la responsabilita' civile, prevista all'articolo 2043 del codice civile, per i danni derivanti dalla distribuzione e dalla somministrazione del sangue umano, dei suoi componenti e degli emoderivati. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' ai soggetti privati che intervengono nei settori della produzione, della distribuzione e della somministrazione dei vaccini. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 29 febbraio 1996, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.