Art. 7.

  1.  A  decorrere  dal  1  maggio 1996 le strutture trasfusionali di
diritto  privato  di cui all'articolo 4 della legge 4 maggio 1990, n.
107,  le  aziende  private  e  i  centri  privati  di  produzione  di
emoderivati  e  di  emodiagnostici  di cui agli articoli 8 e 10 della
stessa  legge  n.  107  del  1990,  gli  importatori  di sangue umano
conservato  e  dei suoi derivati e di emoderivati di cui all'articolo
15  della  stessa legge n. 107 del 1990, nonche' tutte le istituzioni
sanitarie  private  nelle  quali si pratica l'attivita' trasfusionale
sono    tenuti    obbligatoriamente    all'assicurazione    per    la
responsabilita' civile, prevista all'articolo 2043 del codice civile,
per  i  danni  derivanti dalla distribuzione e dalla somministrazione
del sangue umano, dei suoi componenti e degli emoderivati.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano altresi' ai
soggetti privati che intervengono nei settori della produzione, della
distribuzione e della somministrazione dei vaccini.
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi
dell'articolo  17  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro il 29
febbraio  1996, sono stabilite le disposizioni attuative del presente
articolo.