Art. 9.

  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1995, le prestazioni di assistenza
ospedaliera  erogate  nell'ambito  del  Servizio sanitario nazionale,
sono  remunerate  sulla  base di tariffe predeterminate dalle regioni
secondo  i  criteri  generali definiti nel decreto del Ministro della
sanita'  attuativo  dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le  regioni  che  alla data del 1 gennaio 1995 non abbiano adottato i
provvedimenti  di  fissazione  delle  nuove tariffe applicano, in via
transitoria,  le  tariffe  fissate  con  decreto  del  Ministro della
sanita'  14  dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994.
  2.  Le  tariffe di cui al citato decreto del Ministro della sanita'
del  14  dicembre  1994,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  24 dicembre 1994, rappresentano il
livello massimo da corrispondere ai soggetti erogatori entro il quale
le regioni possono stabilire con propria determinazione ed attraverso
la  negoziazione  dei  servizi  e delle prestazioni, le corrispettive
tariffe  a  fronte  delle singole prestazioni rese agli assistiti, di
cui  all'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
  3.  Le  regioni,  con  periodicita'  almeno  triennale,  provvedono
all'aggiornamento  delle  tariffe,  tenendo  conto  delle innovazioni
tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.
  4.  Le  regioni vigilano sulla corretta applicazione del sistema di
remunerazione  mediante  tariffe predeterminate da parte delle unita'
sanitarie  locali  e  dei  soggetti  erogatori,  pubblici  e privati,
secondo  i  criteri  definiti  nel decreto del Ministro della sanita'
attuativo  dell'articolo  8,  comma  6,  del  decreto  legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
  5.   Al   fine  di  consentire  l'acquisizione  delle  informazioni
necessarie   alla  programmazione  sanitaria  nazionale,  le  regioni
provvedono  ad  inviare  al  Ministero  della sanita' i provvedimenti
regionali  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano di
determinazione   delle   tariffe  delle  prestazioni,  corredati  dai
relativi  dati  di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla
loro approvazione.
  6.  La  regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano  provvedono alle finalita' del presente articolo ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  7.  Le tariffe relative alle prestazioni erogate in forma indiretta
sono definite dalle regioni in misura inferiore alle tariffe definite
secondo i criteri di cui al presente articolo.