IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Ammissione in carriera dei segretari comunali 1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e' sostituito dal seguente: "La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale e' effettuata mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di segretario comunale di classe 4a vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente". 2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' abrogato.