Art. 2. Accesso alle segreterie comunali di classe 3a 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' abrogato. Alle segreterie comunali di classe 3a si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia. 2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validita' per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria e' pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia. 3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianita' nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 4. L'assegnazione in qualita' di titolari dei candidati dichiarati vincitori e' disposta con decreto del prefetto. 5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3a. 6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformita' all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni e' designato direttamente dal Ministero dell'interno. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono fatte salve limitatamente al concorso per la copertura delle sedi di segreteria di classe 3a, bandito con decreto ministeriale 18 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 8 del 31 gennaio 1995. 8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' abrogato.