Art. 3. Idoneita' a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2a classe 1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno bandisce un concorso per esami per il conseguimento della idoneita' a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di classe 2a di cui all'articolo 4. 2. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati criteri e modalita' per l'espletamento del concorso per l'idoneita', nel rispetto dei seguenti principi: a) al concorso per esami per il conseguimento dell'idoneita' possono partecipare i segretari comunali con almeno sei anni di servizio che abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto, nonche' i vice segretari con almeno sei anni di anzianita' nella qualifica dirigenziale che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso; b) i vice segretari per poter partecipare al concorso di cui al comma 1 non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione; c) per la partecipazione al concorso di idoneita' e' richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o diplomi equipollenti; d) il concorso per il conseguimento dell'idoneita' e' per esami. 3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conseguimento dell'idoneita' sono costituite, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e' abrogato.