Art. 4. Accesso alle segreterie comunali generali di classe 2a 1. Alle segreterie comunali generali di classe 2a si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari comunali generali di classe 2a, i vice segretari che occupino nella pianta organica dei comuni di 1a classe e delle province il corrispondente posto, a seguito di appositi concorsi, nonche' i segretari comunali e i vice segretari che abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi concorsi per idoneita' per esami di cui all'articolo 3. 3. Ai concorsi di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso i comuni la cui segreteria e' messa a concorso. La validita' della graduatoria cessa dopo sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria e' pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia. 4. L'assegnazione in qualita' di titolari dei candidati dichiarati vincitori e' disposta con decreto del prefetto. Tale assegnazione comporta, per i candidati dichiarati vincitori non ancora in possesso della qualifica di segretario generale di 2a classe, l'attribuzione della qualifica medesima. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi che assumano servizio, ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi di classe 2a. 5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformita' all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni e' designato direttamente dal Ministero dell'interno. 6. Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.