Art. 6. Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali 1. I consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nelle composizioni previste dagli articoli 5 e 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono integrati da due sindaci di comuni sedi di segreteria generale o da due presidenti di province e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'ANCI, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 2. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nella composizione prevista dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono integrati da un presidente di provincia e da un segretario generale, designati rispettivamente, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 3. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, al consiglio centrale di amministrazione spettano altresi': a) la definizione dei criteri generali per la valutazione di titoli per i concorsi a singole sedi di segreteria comunale di classe 3a e di segreteria generale di 2a e 1a classe, secondo parametri che, tenendo conto dell'anzianita' di servizio, privilegino i titoli di studio e di professionalita'; b) la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza cui devono attenersi nella definizione dei criteri di loro competenza i consigli provinciali di amministrazione; c) la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione per l'attribuzione, da parte dei consigli provinciali di amministrazione dei giudizi complessivi annuali per i segretari comunali e provinciali, cosi' come previsti dall'articolo 7. 4. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai consigli provinciali di amministrazione per i personale dei segretari comunali e provinciali spetta, altresi', l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali ai segretari comunali e provinciali, cosi' come previsti dall'articolo 7.