Art. 11. 
      Disposizioni integrative di precedenti eventi alluvionali 
 
  1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 luglio 1994,  n.  471,  e'  incrementata  di  lire  20
miliardi per l'anno 1996. Al relativo  onere  si  fa  fronte  con  le
disponibilita' e nei  limiti  previsti  per  il  medesimo  anno  1996
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
intendendosi corrispondentemente ridotta la  relativa  autorizzazione
di spesa. 
  2. All'articolo 5, comma 6-bis, primo capoverso, del  decreto-legge
3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
giugno 1995,  n.  265,  le  parole  da:  "alle  imprese  industriali,
artigianali e commerciali" fino alla  fine  del  primo  periodo  sono
sostituite dalle seguenti: 
  " a) i benefici di cui all'articolo 3,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1992,  n.  505,  alle  imprese  industriali,  artigianali  e
commerciali  del  comune  di  Genova  danneggiate  dalle   avversita'
atmosferiche del settembre 1991 e della regione  Toscana  danneggiate
dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1992; 
    b) i benefici di cui all'articolo 8 del decreto-legge  30  maggio
1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  luglio
1994, n. 471, alle imprese  industriali,  artigianali  e  commerciali
delle regioni Piemonte,  Liguria,  Emilia-Romagna,  Molise  e  Veneto
danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993; 
    c) i benefici di cui  all'articolo  3-bis  del  decreto-legge  19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
febbraio  1995,  n.  35,  alle  imprese  industriali,  artigianali  e
commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e
Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994. Per questi
ultimi benefici la  Conferenza  di  cui  al  comma  1  provvede  alla
determinazione delle modalita' di accertamento dei danni, fissando un
termine entro il quale le imprese danneggiate  devono  presentare  la
domanda di ammissione a contributo, nonche' i criteri e le  procedure
di assegnazione delle risorse.". 
  3. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso,  del  decreto-legge  3
maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
giugno 1995, n. 265, dopo le parole: "per fronteggiare le  necessita'
derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali  di  cui  agli
articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche"  sono  inserite  le
seguenti:  "ivi  comprese  quelle   urgenti   realizzate   ai   sensi
dell'articolo 3 e gia' individuate con apposite  deliberazioni  delle
giunte   regionali,   nell'ambito   delle   residue    disponibilita'
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  citato  articolo  4  del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.". 
  4. L'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo  3-bis  del
decreto-legge   19   dicembre   1994,   n.   691,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio  1995,  n.  35,  e  successive
modifiche ed integrazioni, e' ulteriormente incrementata della  somma
di lire 40 miliardi per l'anno 1996. Al relativo  onere  si  provvede
con le disponibilita' e nei limiti  previsti  per  il  medesimo  anno
dall'articolo 1, comma 4,  dello  stesso  decreto-legge  19  dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  febbraio
1995, n. 35, intendendosi  corrispondentemente  ridotta  la  relativa
autorizzazione di spesa. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.