Art. 11. Disposizioni integrative di precedenti eventi alluvionali 1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e' incrementata di lire 20 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilita' e nei limiti previsti per il medesimo anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. 2. All'articolo 5, comma 6-bis, primo capoverso, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole da: "alle imprese industriali, artigianali e commerciali" fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: " a) i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, alle imprese industriali, artigianali e commerciali del comune di Genova danneggiate dalle avversita' atmosferiche del settembre 1991 e della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1992; b) i benefici di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993; c) i benefici di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalita' di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonche' i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse.". 3. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo le parole: "per fronteggiare le necessita' derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e gia' individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali, nell'ambito delle residue disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.". 4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e' ulteriormente incrementata della somma di lire 40 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.