Art. 12.
Integrazione norme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni
                          del novembre 1994

   1. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre
  1994,  n.  691,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
febbraio  1995,  n.  35,  introdotto  dall'articolo  1-ter,  comma 1,
lettera  a),  n.  4),  del  decreto-legge  28  agosto  1995,  n. 364,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438,
e' sostituito dal seguente:
  "8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo
si  applicano  a  tutti  i  finanziamenti  anche  gia'  ammessi  agli
interventi  del  Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa
liberazione   di  ulteriori  garanzie,  se  acquisite,  salvo  quanto
previsto  dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli
2  e  3  del  decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti
da  garanzie  rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale
di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.".
  2.  All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.
35,  dopo  le  parole:  "ricostituzione  di  scorte" sono inserite le
seguenti:  "da  impiegare  anche  in  attivita'  differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994".
  3.  Il  comma  7-ter  dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995,  n. 35, introdotto dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera c), n.
2),  del  decreto-legge  28  agosto  1995,  n.  364,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1995, n. 438, e' sostituito dal
seguente:
  "7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo
si  applicano  a  tutti  i  finanziamenti  anche  gia'  ammessi  agli
interventi  del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6,
previa  liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto
precisato dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli
2  e  3  del  decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti
da  garanzie  rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale
di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.".
  4. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4-quinquies  (Conversione dei mutui). - 1. I mutui contratti
precedentemente   alle   alluvioni  del  5  e  6  novembre  1994  per
l'esercizio  dell'attivita'  di  impresa  dalle imprese risultate poi
danneggiate  dagli  eventi  alluvionali  in questione potranno essere
convertiti  con  i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3
del   decreto-legge   19  dicembre  1994,  n.  691,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995, n. 35, e successive
modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per
il  massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie
e della durata previste.".
  5.  Con  decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto sono
impartite disposizioni per l'attuazione del comma 4.