Art. 13.
Ripristino   danni  subiti  da  beni  di  enti  pubblici  per  eventi
                    alluvionali del novembre 1994

    1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   "4-bis.  Le  risorse  non  assegnate entro il 31 dicembre 1995 dal
comitato  tecnico,  di  cui  al  comma  3,  possono  essere ripartite
successivamente,   e,   comunque,   entro   il   31   marzo  1996  su
presentazione,  da  parte  delle  amministrazioni  vigilanti, di atti
integrativi   ai   piani   di   rilevazione,  relativamente  a  danni
precedentemente  non  accertabili per obiettive difficolta' e che non
risultino coperti da alcuna altra forma di finanziamento pubblico.
   4-ter.  Eventuali  economie  di  spesa,  registrate  dai  soggetti
beneficiari  del  mutuo  in corso di realizzazione o al termine delle
opere  di  ripristino  per ribasso d'asta o per altri motivi, possono
essere  utilizzate,  previa  autorizzazione del Ministero competente,
per  l'adeguamento o il miglioramento delle strutture da ripristinare
in base a dettagliata relazione, anche ai fini del comma 4-quater.
   4-quater.  I  soggetti  beneficiari  dei  mutui  di cui al comma 1
devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'articolo 4
della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e successive modificazioni,
asseverare  alle  amministrazioni  vigilanti  e all'ufficio ispettivo
centrale  della  direzione  generale  del  Ministero  del  tesoro  il
rendiconto  dettagliato  delle spese effettuate con l'indicazione dei
singoli   prelevamenti  sulle  somme  assegnate.  Le  amministrazioni
vigilanti,  in  base  alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e
congiuntanente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute
ad  effettuare  adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato
di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate,
sia il corretto utilizzo delle somme assegnate.".