Art. 15.
Disposizioni per la definizione degli interventi a Napoli di cui alla
   legge   14   maggio   1981,  n.  219,  e  relative  operazioni  di
   rendicontazione.
  1. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 22, commi
9  e 9-bis, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' prorogato al 31
marzo  1996.  Limitatamente all'attivita' di rendicontazione prevista
dall'articolo  5,  primo  comma, lettera b), del decreto del Ministro
del  bilancio  e  della  programmazione  economica in data 4 novembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
305  del  31  dicembre  1994,  il  termine  del  31  dicembre 1995 e'
prorogato  al  30 giugno 1996. Analogamente le operazioni di chiusura
della  contabilita'  soltanto  per  le  spese  di funzionamento e del
personale  sono  effettuate  entro  il termine del 30 giugno 1996. Il
funzionario  incaricato dal CIPE individua 15 unita' tra il personale
in servizio presso la struttura del funzionario medesimo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, da adibire alle attivita'
connesse  alla  predisposizione  e  presentazione  del rendiconto. Le
relative  spese di funzionamento e del personale continuano a gravare
sulle  residue disponibilita' finanziarie all'uopo utilizzabili sulle
contabilita' speciali istituite ai sensi dell'articolo 85 della legge
14  maggio  1981,  n.  219.  Le predette unita' di personale all'atto
della  presentazione del rendiconto sono tenute a rientrare nei ruoli
delle amministrazioni di provenienza.