Art. 16.
                      Reintegro fondi ex Gescal

  1.  Ai  fini  del reintegro parziale dei fondi di cui alla legge 14
febbraio  1963,  n. 60, della somma di lire 15 miliardi utilizzata ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  10, della legge 23 dicembre 1992, n.
498, per gli interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili
ad   uso  abitativo  destinati  a  soggetti  diversi  dai  lavoratori
dipendenti  distrutti  o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di
cui  al  decreto-legge  4  dicembre  1992,  n.  471,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge
4  novembre  1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  dicembre  1992,  n.  497,  e  all'articolo 6 del decreto-legge 30
maggio  1994,  n.  328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
luglio  1994,  n.  471, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
provvedere   in   via   compensativa  nell'ambito  della  complessiva
autorizzazione  di spesa per l'anno 1996 di cui all'articolo 1, comma
4,  del  decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
  2.  Sono  fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto del Ministro
dei  lavori  pubblici,  adottato  di  concerto  con  il Ministero del
tesoro,  sentito  il  Comitato  per l'edilizia residenziale, relativo
alle  modalita'  di attuazione dell'articolo 1, comma 10, della legge
23  dicembre  1992, n. 488. La quantificazione da parte delle regioni
dei  fabbisogni  complessivi  occorrenti  per  la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n.
328,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n.
471,  e' pari a quella formalmente comunicata al Ministero dei lavori
pubblici  -  Comitato  per  l'edilizia  residenziale entro la data di
entrata in vigore del presente decreto.