Art. 16. Reintegro fondi ex Gescal 1. Ai fini del reintegro parziale dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, della somma di lire 15 miliardi utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, per gli interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo destinati a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a provvedere in via compensativa nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa per l'anno 1996 di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. 2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, relativo alle modalita' di attuazione dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 488. La quantificazione da parte delle regioni dei fabbisogni complessivi occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e' pari a quella formalmente comunicata al Ministero dei lavori pubblici - Comitato per l'edilizia residenziale entro la data di entrata in vigore del presente decreto.