Art. 3.
             Interventi a favore delle aziende agricole
  1.  Per  gli  interventi  di  ripristino  a  favore  delle  aziende
agricole,  singole  ed  associate,  comprese  le  cooperative  per la
raccolta,  trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti
agricoli,   nonche'   per   il   ripristino  delle  strutture,  delle
infrastrutture  e  delle  opere di bonifica e di irrigazione, situate
nei  territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui
all'articolo   1   ed  individuati  dalle  stesse  regioni  ai  sensi
dell'articolo  2  della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive
modificazioni,  si  applicano  le  disposizioni  e le procedure della
medesima legge.
  2.  All'onere  finanziario  di cui al presente articolo si provvede
con  la  dotazione  ordinaria del Fondo di solidarieta' nazionale per
l'agricoltura,  di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, integrata
di lire 10 miliardi per l'anno 1996.