Art. 4. Contributi ai privati per gli eventi alluvionali 1. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purche' legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', e' assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno. 2. Per la riparazione delle unita' immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purche' legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', il contributo, a fondo perduto, e' fino al cinquanta per cento della spesa per il ripristino. 3. Per la realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 e' assegnata alle regioni di cui all'articolo 1 la complessiva somma di lire 4 miliardi per l'anno 1996, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla ripartizione della predetta somma fra le regioni interessate che sono tenute a predisporre un programma operativo nel quale vengono indicati anche: a) tempi e modalita' di spesa; b) specifiche direttive per la progettazione, esecuzione e verifica degli interventi. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi. 4. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.