Art. 4.
          Contributi ai privati per gli eventi alluvionali

  1.  Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo,
anche  collettivo,  ubicate  nei  territori dei comuni danneggiati ed
individuati  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto,
purche' legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi
vigenti   e  regolarmente  accatastate,  che  risultano  distrutte  o
gravemente  danneggiate  e  per  le quali il sindaco ha emesso, entro
trenta  giorni  dal  verificarsi  dell'evento,  apposite ordinanze di
sgombero  per  inagibilita',  e'  assegnato  un  contributo,  a fondo
perduto,  fino  al  settanta  per cento della spesa per il ripristino
conseguente al danno.
  2.  Per  la  riparazione delle unita' immobiliari diverse da quelle
abitative,   ubicate   nei   territori   dei  comuni  danneggiati  ed
individuati  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto,
purche'  legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi
vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di
cui  agli  articoli  2  e  3,  che  risultano  distrutte o gravemente
danneggiate  e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni
dal  verificarsi  dell'evento,  apposite  ordinanze  di  sgombero per
inagibilita',  il  contributo,  a fondo perduto, e' fino al cinquanta
per cento della spesa per il ripristino.
  3.  Per  la realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2
e'  assegnata alle regioni di cui all'articolo 1 la complessiva somma
di  lire  4  miliardi  per  l'anno  1996,  da  iscriversi su apposito
capitolo  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo  anno. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano provvede
alla ripartizione della predetta somma fra le regioni interessate che
sono  tenute  a  predisporre un programma operativo nel quale vengono
indicati anche:
    a) tempi e modalita' di spesa;
    b)  specifiche  direttive  per  la  progettazione,  esecuzione  e
verifica  degli  interventi. Per la realizzazione degli interventi le
regioni costituiscono una conferenza di servizi.
  4.  Le  regioni  sono  tenute  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione  civile  relazioni  trimestrali  sullo stato di attuazione
degli interventi.