Art. 6. Contributi ai privati per dissesto idrogeologico 1. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari, purche' legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Camaiore (Lucca) nei giorni 14 e 15 ottobre 1995, risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', e' assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato. Il contributo puo' essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unita' immobiliare. 2. I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al comune istanza per ottenere il contributo di cui al comma 1, con allegata perizia tecnico-economica giurata relativa al danno subito. 3. Il comune, valutata la congruita' delle stime dei danni, predispone un piano di erogazione dei contributi da assegnarsi ai soggetti beneficiari nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 4 e lo sottopone al preventivo esame del Dipartimento della protezione civile. 4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4.200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma e' comprensiva delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e di indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti, nonche' per la demolizione degli edifici non piu' recuperabili. Al fine di consentire la ricostruzione in altro sito delle unita' immobiliari distrutte, il comune e' autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a modificare gli strumenti urbanistici. 5. Il comune e' tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi. 6. La localita' del comune denominata "Le Funi", limitatamente alla parte in cui si e' aperta la voragine, passa al patrimonio indisponibile del comune medesimo. In tale parte non possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere.