Art. 6.
          Contributi ai privati per dissesto idrogeologico

  1.   Ai   soggetti   proprietari  di  unita'  immobiliari,  purche'
legalmente  edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti
e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico
verificatosi  nel  comune  di  Camaiore  (Lucca)  nei  giorni 14 e 15
ottobre  1995,  risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le
quali  il  sindaco  ha  emesso,  entro  trenta giorni dal verificarsi
dell'evento,  apposite  ordinanze  di  sgombero  per inagibilita', e'
assegnato  un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento
del  danno  accertato. Il contributo puo' essere utilizzato anche per
la costruzione o l'acquisto di una nuova unita' immobiliare.
  2.  I  proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, presentano al comune
istanza  per  ottenere  il contributo di cui al comma 1, con allegata
perizia tecnico-economica giurata relativa al danno subito.
  3.  Il  comune,  valutata  la  congruita'  delle  stime  dei danni,
predispone  un  piano  di  erogazione dei contributi da assegnarsi ai
soggetti  beneficiari nei limiti delle disponibilita' di cui al comma
4   e  lo  sottopone  al  preventivo  esame  del  Dipartimento  della
protezione civile.
  4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4.200
milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma e'
comprensiva  delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e
di  indagini  idrogeologiche  e  geognostiche urgenti, nonche' per la
demolizione   degli   edifici  non  piu'  recuperabili.  Al  fine  di
consentire  la  ricostruzione  in altro sito delle unita' immobiliari
distrutte,  il  comune  e'  autorizzato,  anche  in deroga alle norme
vigenti, a modificare gli strumenti urbanistici.
  5.  Il comune e' tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione
civile   relazioni   trimestrali  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi.
  6. La localita' del comune denominata "Le Funi", limitatamente alla
parte   in  cui  si  e'  aperta  la  voragine,  passa  al  patrimonio
indisponibile  del  comune medesimo. In tale parte non possono essere
realizzate costruzioni di qualsiasi genere.