Art. 9.
             Provvidenze da parte di altri enti pubblici
  1.  Qualora  i  danni  subiti  a  seguito  degli  eventi calamitosi
elencati  nell'articolo  1  del  presente decreto siano in tutto o in
parte  ripianati  con  l'erogazione  di  fondi da parte di altri enti
pubblici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo solo
fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.