Art. 9. Provvidenze da parte di altri enti pubblici 1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi elencati nell'articolo 1 del presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.