Art. 3. 1. Per le finalita' del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle norme della legge di contabilita' generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in uso i mezzi, nonche' gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi, che si rendessero necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Bosnia-Erzegovina, fatta eccezione per i sistemi d'arma.