Art. 3.
  1.  Per  le  finalita'  del  presente  decreto-legge  e  nei limiti
temporali  di  cui  all'articolo  1,  il  Ministero  della  difesa e'
autorizzato,  in  caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle norme
della  legge  di  contabilita'  generale  dello  Stato a ricorrere ad
acquisti  e  lavori,  da eseguirsi anche in economia, senza limiti di
spesa, ed a cedere in uso i mezzi, nonche' gratuitamente materiali di
consumo, di supporto logistico e servizi, che si rendessero necessari
a    Paesi    interessati    alle   operazioni   della   NATO   nella
Bosnia-Erzegovina, fatta eccezione per i sistemi d'arma.