Art. 4.
  1.  Nello  stato  di  previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  per  l'anno finanziario 1996, e' istituito un fondo per la
partecipazione  italiana  a  missioni  internazionali di pace, la cui
utilizzazione  e'  stabilita con decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su proposta delle amministrazioni interessate, e alla
conseguente  ripartizione  provvede il Ministro del tesoro con propri
decreti.
  2.  La  dotazione  del  fondo  per il 1996 e' stabilita in lire 240
miliardi,   da   ridurre   proporzionalmente   in  correlazione  alla
cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5.
  3.  All'onere  derivante  dal comma 2 si provvede con le entrate di
cui al presente decreto.