Art. 4. 1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1996, e' istituito un fondo per la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, la cui utilizzazione e' stabilita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e alla conseguente ripartizione provvede il Ministro del tesoro con propri decreti. 2. La dotazione del fondo per il 1996 e' stabilita in lire 240 miliardi, da ridurre proporzionalmente in correlazione alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5. 3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede con le entrate di cui al presente decreto.