Art. 3. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato "Accordo TRIPS", in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati: 1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'articolo 16, primo comma, dell'accordo TRIPS; 2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorieta' del marchio, conformemente all'articolo 16, secondo comma, dell'accordo TRIPS; b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali: 1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'articolo 25, primo comma, dell'accordo TRIPS; c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali: 1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31 dell'accordo TRIPS; 2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'articolo 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS; d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986, sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori: 1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformemente all'articolo 37, primo comma, dell'accordo TRIPS.