Art. 3.

  1.  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad emanare entro tre
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
piu'  decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della
legislazione  interna in materia di proprieta' industriale a tutte le
prescrizioni  obbligatorie  dell'accordo  relativo  agli  aspetti dei
diritti  di  proprieta'  intellettuale  concernenti  il commercio, di
seguito  denominato  "Accordo TRIPS", in particolare con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  per  la  modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive   modificazioni   e   integrazioni,  recante  testo  delle
disposizioni legislative in materia di marchi registrati:
1)  previsione  di  una  presunzione di contraffazione, conformemente
all'articolo 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;
2)  previsione  di  parametri  per  l'individuazione  del concetto di
notorieta' del marchio, conformemente all'articolo 16, secondo comma,
dell'accordo TRIPS;
    b)  per  la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e
successive   modificazioni   e   integrazioni,  recante  testo  delle
disposizioni   legislative   in   materia  di  brevetti  per  modelli
industriali:
    1)  previsione  del  requisito  della  creazione indipendente del
modello,  conformemente  all'articolo  25,  primo comma, dell'accordo
TRIPS;
    c)  per  la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive   modificazioni   e   integrazioni,  recante  testo  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  brevetti  per  invenzioni
industriali:
1)  previsione  di  limiti  per  le  utilizzazioni  di brevetti senza
l'autorizzazione   del   titolare,   conformemente   all'articolo  31
dell'accordo TRIPS;
2)  previsione  di misure idonee a proteggere i segreti industriali e
commerciali  delle  parti  in  un  procedimento per contraffazione di
brevetto  di  invenzione  industriale, conformemente all'articolo 34,
terzo comma, dell'accordo TRIPS;
    d)  per  la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante
attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre
1986,    sulla   disciplina   delle   topografie   dei   prodotti   a
semiconduttori:
1)  previsione  di  una procedura di messa in mora dell'acquirente in
buona  fede  da  parte  del  titolare del diritto e di criteri per la
corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente
di   buona   fede,   conformemente   all'articolo  37,  primo  comma,
dell'accordo TRIPS.