Art. 4.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  a  regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1985,
si provvede a carico dello stanziamento  iscritto  al  capitolo  3150
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli affari esteri per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.