ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 INTRODUZIONE GENERALE 1. La base prima per la determinazione del valore in dogana, nel quadro del presente Accordo, e' il "valore di transazione" definito all'articolo 1. Tale articolo 1 dev'essere letto in correlazione all'articolo 8, il quale prevede, tra l'altro, alcune rettifiche del prezzo effettivamente pagato o da pagare quando determinati elementi specifici, che concorrono a determinare il valore ai fini doganali, sono a carico del compratore ma non sono compresi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. L'articolo 8 prevede inoltre l'inclusione nel valore di transazione di talune prestazioni del compratore a favore del venditore in forma di merci o di servizi specifici, anziche' in denaro. Gli articoli da 2 a 7 compreso enunciano i metodi da seguire per determinare il valore in dogana, ogniqualvolta non fosse possibile procedere alla determinazione applicando le disposizioni dell'articolo 1. 2. Quando il valore in dogana non puo' essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1, l'amministrazione doganale e l'importatore dovrebbero, di norma, concertarsi per individuare la base del valore a norma degli articoli 2 o 3. Puo' verificarsi il caso, ad esempio, che l'importatore sia in possesso di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o simili importate, di cui l'amministrazione doganali del porto di importazione non dispone direttamente. Per contro, l'amministrazione doganale puo' disporre di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o simili importate a cui l'importatore non ha facilmente accesso. Una consultazione tra le due parti consentira' di scambiare informazioni, nel rispetto degli obblighi relativi al segreto commerciale, in vista della determinazione della base corretta per la valutazione in dogana. 3. Gli articoli 5 e 6 forniscono due basi per la determinazione del valore in dogana nei casi in cui tale determinazione non possa avvenire sulla base del valore di transazione delle merci importate o di merci identiche o simili importate. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il valore in dogana e' determinato sulla base del prezzo al quale le merci sono vendute, nello stato in cui sono importate, ad un compratore non collegato al venditore nel paese di importazione. L'importatore ha altresi' il diritto, su richiesta, di far valutare a norma delle disposizioni dell'articolo 5 le merci che sono oggetto di una lavorazione o di una trasformazione dopo l'importazione. Ai sensi dell'articolo 6, il valore in dogana e' determinato sulla base del valore calcolato. Entrambi questi metodi presentano alcune difficolta' e, per tale motivo, l'importatore ha il diritto, secondo quanto disposto dall'articolo 4, di scegliere l'ordine nel quale i due metodi saranno applicati. 4. L'articolo 7 enuncia il modo di determinare il valore in dogana nei casi in cui non sia possibile determinarlo in base alle disposizioni degli articoli precedenti. I Membri, In considerazione dei negoziati commerciali multilaterali; Desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994 e di garantire nuovi vantaggi per il commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo; Riconoscendo l'importanza delle disposizioni dell'articolo VII del GATT 1994 e desiderosi di elaborare norme di applicazione volte a garantire maggiore uniformita' e certezza nell'attuazione di dette disposizioni; Riconoscendo la necessita' di un sistema equo, uniforme e neutrale di valutazione delle merci ai fini doganali, che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi; Riconoscendo che la base della valutazione delle merci ai fini doganali dovrebbe essere, nella massima misura possibile, il valore di transazione delle merci da valutare; Riconoscendo che il valore in dogana dovrebbe essere stabilito secondo criteri semplici ed equi, compatibili con la pratica commerciale, e che le procedure di valutazione dovrebbero essere di applicazione generale, senza distinzione tra le fonti di approvvigionamento; Riconoscendo che le procedure di valutazione non dovrebbero essere utilizzate per combattere il dumping. Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 1. Il valore in dogana delle merci importate e' il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci all'atto della vendita per l'esportazione nel paese d'importazione, dopo rettifica secondo quanto disposto dall'articolo 8, a condizione che: a) non esistano restrizioni in merito alla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre alle restrizioni che i) sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorita' pubbliche del paese d'importazione; ii) limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute; oppure iii) non incidono sostanzialmente sul valore delle merci; b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare; c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica a norma dell'articolo 8; e d) compratore e venditore non siano collegati o, se lo sono, che il valore di transazione sia accettabile ai fini doganali a norma del paragrafo 2. 2. a) Nel determinare se il valore di transazione e' accettabile ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il fatto che compratore e venditore siano collegati ai sensi dell'articolo 15 non costituisce di per se' un motivo sufficiente per considerare inaccettabile il valore di transazione. In tal caso, le circostanza proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione e' accettato purche' tali legami non abbiano influenzato il prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dall'importatore o ottenute da altre fonti, l'amministrazione doganale ha fondati motivi di ritenere che detti legami abbiano influenzato il prezzo, essa comunica tali motivi all'importatore, fornendogli una ragionevole possibilita' di replicare. Qualora l'importatore lo richieda, i motivi gli saranno comunicati in forma scritta. b) In una vendita tra soggetti collegati, il valore di transazione e' accettato e le merci sono valutate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, ogniqualvolta l'importatore dimostri che detto valore e' estremamente vicino ad uno dei seguenti valori, determinati esattamente, o quasi nello stesso momento: i) valore di transazione in occasione di vendite a compratori non collegati di merci identiche o simili per l'esportazione nello stesso paese di importazione; ii) valore in dogana di merci identiche o simili, quale determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5; iii) valore in dogana di merci identiche o simili, quale determinato a norma dell'articolo 6. Nell'applicazione dei criteri che precedono, si terranno in debito contro le differenze dimostrate tra i livelli commerciali, le quantita', gli elementi enumerati all'articolo 8 e i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori non collegati, ma che viceversa non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori collegati. c) I criteri di cui al paragrafo 2, lettera b) devono essere utilizzati su iniziativa dell'importatore e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi in applicazione del paragrafo 2, lettera b).