(All. 1A - Accordo - Art. 1)
  ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VII DELL'ACCORDO 
        GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 
                        INTRODUZIONE GENERALE 
1. La base prima per la determinazione  del  valore  in  dogana,  nel
quadro del presente Accordo, e' il "valore di  transazione"  definito
all'articolo 1. Tale articolo  1  dev'essere  letto  in  correlazione
all'articolo 8, il quale prevede, tra l'altro, alcune rettifiche  del
prezzo effettivamente pagato o da pagare quando determinati  elementi
specifici, che concorrono a determinare il valore ai  fini  doganali,
sono a  carico  del  compratore  ma  non  sono  compresi  nel  prezzo
effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.  L'articolo
8 prevede inoltre l'inclusione nel valore di  transazione  di  talune
prestazioni del compratore a favore del venditore in forma di merci o
di servizi specifici, anziche' in denaro.  Gli  articoli  da  2  a  7
compreso enunciano i metodi da seguire per determinare il  valore  in
dogana,   ogniqualvolta   non   fosse   possibile   procedere    alla
determinazione applicando le disposizioni dell'articolo 1. 
2. Quando il valore in dogana non puo' essere determinato  applicando
le  disposizioni  dell'articolo  1,  l'amministrazione   doganale   e
l'importatore dovrebbero, di norma, concertarsi  per  individuare  la
base del valore a norma degli articoli 2 o  3.  Puo'  verificarsi  il
caso, ad esempio, che l'importatore sia in possesso  di  informazioni
sul valore in dogana di merci identiche o simili  importate,  di  cui
l'amministrazione doganali del  porto  di  importazione  non  dispone
direttamente. Per contro, l'amministrazione doganale puo' disporre di
informazioni sul  valore  in  dogana  di  merci  identiche  o  simili
importate  a  cui  l'importatore  non  ha  facilmente  accesso.   Una
consultazione tra le due parti consentira' di scambiare informazioni,
nel rispetto degli obblighi relativi al segreto commerciale, in vista
della determinazione  della  base  corretta  per  la  valutazione  in
dogana. 
3. Gli articoli 5 e 6 forniscono due basi per la  determinazione  del
valore in dogana nei  casi  in  cui  tale  determinazione  non  possa
avvenire sulla base del valore di transazione delle merci importate o
di merci identiche o simili  importate.  Ai  sensi  dell'articolo  5,
paragrafo 1, il valore in dogana e' determinato sulla base del prezzo
al quale le merci sono vendute, nello stato in cui sono importate, ad
un compratore non collegato al venditore nel paese  di  importazione.
L'importatore ha altresi' il diritto, su richiesta, di far valutare a
norma delle disposizioni dell'articolo 5 le merci che sono oggetto di
una lavorazione o di una trasformazione dopo l'importazione. Ai sensi
dell'articolo 6, il valore in dogana e' determinato  sulla  base  del
valore  calcolato.   Entrambi   questi   metodi   presentano   alcune
difficolta' e, per tale motivo, l'importatore ha il diritto,  secondo
quanto disposto dall'articolo 4, di scegliere l'ordine  nel  quale  i
due metodi saranno applicati. 
4. L'articolo 7 enuncia il modo di determinare il  valore  in  dogana
nei  casi  in  cui  non  sia  possibile  determinarlo  in  base  alle
disposizioni degli articoli precedenti. 
I Membri, 
      In considerazione dei negoziati commerciali multilaterali; 
      Desiderosi di promuovere la realizzazione degli  obiettivi  del
GATT  1994  e  di  garantire  nuovi   vantaggi   per   il   commercio
internazionale dei paesi in via di sviluppo; 
      Riconoscendo l'importanza delle disposizioni dell'articolo  VII
del GATT 1994 e desiderosi di elaborare norme di applicazione volte a
garantire maggiore uniformita' e certezza  nell'attuazione  di  dette
disposizioni; 
      Riconoscendo la necessita'  di  un  sistema  equo,  uniforme  e
neutrale di valutazione delle merci ai  fini  doganali,  che  escluda
l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi; 
      Riconoscendo che la base della valutazione delle merci ai  fini
doganali dovrebbe essere, nella massima misura possibile,  il  valore
di transazione delle merci da valutare; 
      Riconoscendo che il valore in dogana dovrebbe essere  stabilito
secondo  criteri  semplici  ed  equi,  compatibili  con  la   pratica
commerciale, e che le procedure di valutazione dovrebbero  essere  di
applicazione  generale,   senza   distinzione   tra   le   fonti   di
approvvigionamento; 
      Riconoscendo che le procedure  di  valutazione  non  dovrebbero
essere utilizzate per combattere il dumping. 
      Hanno concordato quanto segue: 
                             Articolo 1 
1. Il valore  in  dogana  delle  merci  importate  e'  il  valore  di
transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le
merci  all'atto  della   vendita   per   l'esportazione   nel   paese
d'importazione, dopo rettifica secondo quanto disposto  dall'articolo
8, a condizione che: 
      a) non esistano restrizioni in merito alla cessione o 
         l'utilizzazione delle merci da parte del  compratore,  oltre
alle restrizioni che 
         i) sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorita' 
              pubbliche del paese d'importazione; 
         ii) limitano l'area geografica nella quale le merci possono 
              essere rivendute; oppure 
         iii) non incidono sostanzialmente sul valore delle merci; 
      b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o 
         prestazioni il cui valore non possa  essere  determinato  in
relazione alle merci da valutare; 
      c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione 
         o utilizzazione successiva delle merci da parte del 
         compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al 
         venditore, a meno che non possa essere  operata  un'adeguata
rettifica a norma dell'articolo 8; e 
      d) compratore e venditore non siano collegati o, se lo sono, 
         che  il  valore  di  transazione  sia  accettabile  ai  fini
doganali a norma del paragrafo 2. 
2. a) Nel determinare se il valore di transazione e'  accettabile  ai
         fini  dell'applicazione  del  paragrafo  1,  il  fatto   che
         compratore   e   venditore   siano   collegati   ai    sensi
         dell'articolo 15  non  costituisce  di  per  se'  un  motivo
         sufficiente  per  considerare  inaccettabile  il  valore  di
         transazione. In  tal  caso,  le  circostanza  proprie  della
         vendita  sono  esaminate  e  il  valore  di  transazione  e'
         accettato purche' tali legami  non  abbiano  influenzato  il
         prezzo.  Se,  tenuto  conto   delle   informazioni   fornite
         dall'importatore    o    ottenute    da     altre     fonti,
         l'amministrazione doganale ha fondati motivi di ritenere che
         detti legami abbiano influenzato il  prezzo,  essa  comunica
         tali motivi  all'importatore,  fornendogli  una  ragionevole
         possibilita'  di   replicare.   Qualora   l'importatore   lo
         richieda, i motivi gli saranno comunicati in forma scritta. 
      b) In una vendita tra soggetti collegati, il valore di 
         transazione e' accettato e le merci sono valutate 
         conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, 
         ogniqualvolta l'importatore dimostri che detto valore e' 
         estremamente vicino ad uno dei seguenti valori,  determinati
esattamente, o quasi nello stesso momento: 
         i) valore di transazione in occasione di vendite a 
                 compratori non collegati di merci identiche o simili 
              per l'esportazione nello stesso paese di importazione; 
         ii) valore in dogana di merci identiche o simili, quale 
                       determinato in applicazione delle disposizioni 
              dell'articolo 5; 
         iii) valore in dogana di merci identiche o simili, quale 
              determinato a norma dell'articolo 6. 
         Nell'applicazione dei criteri che precedono, si terranno in 
         debito contro le differenze dimostrate tra i livelli 
         commerciali, le quantita', gli elementi enumerati 
         all'articolo 8 e i costi sostenuti dal venditore in 
         occasione di vendite a compratori non collegati, ma che 
         viceversa non sono sostenuti dal venditore in  occasione  di
vendite a compratori collegati. 
      c) I criteri di cui al paragrafo 2, lettera b) devono essere 
         utilizzati su iniziativa dell'importatore e soltanto a fini 
         comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi
in applicazione del paragrafo 2, lettera b).