(All. 1A - Accordo - Art.10)
                             Articolo 10 
      Tutte le informazioni di natura riservata, o fornite  a  titolo
confidenziale ai fini della valutazione in  dogana  sono  considerate
strettamente  riservate  dalle  autorita'  interessate,  che  non  le
divulgheranno senza l'espressa autorizzazione  della  persona  o  del
governo che le ha fornite, salvo il caso in cui si renda obbligatorio
divulgarle nell'ambito di procedimenti giudiziari.