Articolo 10 Tutte le informazioni di natura riservata, o fornite a titolo confidenziale ai fini della valutazione in dogana sono considerate strettamente riservate dalle autorita' interessate, che non le divulgheranno senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo il caso in cui si renda obbligatorio divulgarle nell'ambito di procedimenti giudiziari.