(All. 1A - Accordo - Art.11)
                             Articolo 11 
1. La legislazione di  ciascun  Membro  deve  prevedere,  maggior  in
merito alla determinazione  del  valore  in  dogana,  il  diritto  di
appello, non soggetto a penalita' per l'importatore o  per  qualsiasi
altra persona soggetta al pagamento dei diritti. 
2. Un primo diritto d'appello, non soggetto  a  penalita',  non  puo'
essere esperito dinanzi ad un organo dell'amministrazione doganale  o
ad un organismo indipendente, ma la legislazione  di  ciascun  Membro
deve prevedere un diritto  di  appello,  non  soggetto  a  penalita',
dinanzi ad un'autorita' giudiziaria. 
3. Al ricorrente e' notificata la decisione  presa  in  appello  e  i
motivi della stessa saranno esposti per iscritto.  Il  ricorrente  e'
inoltre informato dell'eventuale diritto ad un ulteriore appello.