Articolo 11 1. La legislazione di ciascun Membro deve prevedere, maggior in merito alla determinazione del valore in dogana, il diritto di appello, non soggetto a penalita' per l'importatore o per qualsiasi altra persona soggetta al pagamento dei diritti. 2. Un primo diritto d'appello, non soggetto a penalita', non puo' essere esperito dinanzi ad un organo dell'amministrazione doganale o ad un organismo indipendente, ma la legislazione di ciascun Membro deve prevedere un diritto di appello, non soggetto a penalita', dinanzi ad un'autorita' giudiziaria. 3. Al ricorrente e' notificata la decisione presa in appello e i motivi della stessa saranno esposti per iscritto. Il ricorrente e' inoltre informato dell'eventuale diritto ad un ulteriore appello.