Articolo 13 Ove, nel corso della determinazione del valore in dogana di merci importate, si tenda necessario differire le determinazioni definitiva di tale valore, l'importatore deve poter tuttavia svincolare le merci dalla dogana, a condizione di fornire, su richiesta, una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, di deposito o di altro strumento adeguato, che copra il pagamento dei dazi doganali cui le merci possono essere soggette. La legislazione di ciascun Membro deve prevedere disposizioni applicabili in tali circostanze.