(All. 1A - Accordo - Art.13)
                             Articolo 13 
  Ove, nel corso della determinazione del valore in dogana  di  merci
importate, si tenda necessario differire le determinazioni definitiva
di tale valore, l'importatore deve poter tuttavia svincolare le merci
dalla dogana, a condizione di fornire,  su  richiesta,  una  garanzia
sufficiente sotto forma di cauzione, di deposito o di altro strumento
adeguato, che copra il pagamento  dei  dazi  doganali  cui  le  merci
possono essere soggette.  La  legislazione  di  ciascun  Membro  deve
prevedere disposizioni applicabili in tali circostanze.