Articolo 15 1. Nel presente Accordo: a) l'espressione "valore in dogana delle merci importate" indica il valore delle merci determinano ai fini della riscossione di dazi doganali ad valorem sulle merci importate; b) l'espressione "paese di importazione" indica il paese o territorio doganale di importazione; c) il termine "prodotte" significa ugualmente coltivate, fabbricate o estratte. 2. Nel presente Accordo: a) l'espressione "merci identiche" indica merci che sono uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualita' e la rinomanza. Differenze di scarsa entita' nella forma esteriore non impedirebbero a merci altrimenti conformi alla definizione di essere considerate comunque merci identiche; b) l'espressione "merci simili" indica merci che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche simili e componenti materiali simili, il che permette loro di assolvere alle stesse funzioni e di essere commercialmente intercambiabili. La qualita' delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci si possano definire simili; c) le espressioni "merci identiche" e "merci simili" non si applicano alle merci che incorporano o comportano, a seconda dei casi, lavori di progettazione e di studio, d'arte o di design, o piani e schizzi per i quali non sono state operate rettifiche a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv) poiche' tali lavori sono stati eseguiti nel paese di importazione; d) saranno considerate "merci identiche" o "merci simili" unicamente merci prodotte nello stesso paese delle merci da valutare; e) merci prodotte da un soggetto diverso saranno prese in considerazione soltanto se non esistono merci identiche o simili, a seconda dei casi, prodotte dallo stesso soggetto che ha prodotto le merci da valutare. 3. Nel presente Accordo, l'espressione "merci della stessa categoria o dello stesso tipo" indica merci classificate in un gruppo o in una gamma di merci prodotte da una particolare industria o un particolare settore industriale, e comprende merci identiche o simili. 4. Ai fini del presente Accordo, due o piu' persone si considerano collegate solo se: a) l'una e' funzionaria o amministratore nell'impresa dell'altra; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una e' datore di lavoro dell'altra; d) una di esse possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5% delle azioni o quote con diritto di voto dell'una e dell'altra; e) una di esse controlla l'altra, direttamente o indirettamente; f) entrambe sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) entrambe controllano congiuntamente, in forma diretta o indiretta, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia. 5. Le persone associate in affari per il fatto che l'una e' agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, sono considerate collegate ai fini del presente Accordo, se soddisfano uno dei criteri enunciati al paragrafo 4.