(All. 1A - Accordo - Art.15)
                             Articolo 15 
1. Nel presente Accordo: 
      a) l'espressione "valore in dogana delle merci importate" 
         indica il valore delle merci determinano ai fini della 
         riscossione  di  dazi  doganali  ad  valorem   sulle   merci
importate; 
      b) l'espressione "paese di importazione" indica il paese o 
         territorio doganale di importazione; 
      c) il termine "prodotte" significa ugualmente coltivate, 
         fabbricate o estratte. 
2. Nel presente Accordo: 
      a) l'espressione "merci identiche" indica merci che sono uguali 
         sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche 
         fisiche, la qualita' e la rinomanza. Differenze di scarsa 
         entita' nella forma esteriore non impedirebbero a merci 
         altrimenti conformi alla definizione di  essere  considerate
comunque merci identiche; 
      b) l'espressione "merci simili" indica merci che, pur non 
         essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano 
         caratteristiche simili e componenti materiali simili, il che 
         permette loro di assolvere alle stesse funzioni e di essere 
         commercialmente intercambiabili. La qualita' delle merci, la 
         loro rinomanza e l'esistenza di un marchio di fabbrica o di 
         commercio rientrano tra gli elementi da prendere in 
         considerazione per stabilire se determinate merci si possano
definire simili; 
      c) le espressioni "merci identiche" e "merci simili" non si 
         applicano alle merci che incorporano o comportano, a seconda 
         dei casi, lavori di progettazione e di studio, d'arte o di 
         design, o piani e schizzi per i quali non sono state operate 
         rettifiche a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), 
         punto iv) poiche' tali lavori sono stati eseguiti nel  paese
di importazione; 
      d) saranno considerate "merci identiche" o "merci simili" 
         unicamente merci prodotte nello stesso paese delle merci  da
valutare; 
      e) merci prodotte da un soggetto diverso saranno prese in 
         considerazione soltanto se non esistono merci identiche o 
         simili, a seconda dei casi, prodotte dallo  stesso  soggetto
che ha prodotto le merci da valutare. 
3. Nel presente Accordo, l'espressione "merci della stessa  categoria
o dello stesso tipo" indica merci classificate in un gruppo o in  una
gamma di merci prodotte da una particolare industria o un particolare
settore industriale, e comprende merci identiche o simili. 
4. Ai fini del presente Accordo, due o piu'  persone  si  considerano
collegate solo se: 
      a) l'una e' funzionaria o amministratore nell'impresa 
         dell'altra; 
      b) hanno la veste giuridica di associati; 
      c) l'una e' datore di lavoro dell'altra; 
      d) una di esse possiede, controlla o detiene, direttamente o 
         indirettamente, almeno  il  5%  delle  azioni  o  quote  con
diritto di voto dell'una e dell'altra; 
      e) una di esse controlla l'altra, direttamente o 
         indirettamente; 
      f) entrambe sono direttamente o indirettamente controllate da 
         una terza persona; 
      g) entrambe controllano congiuntamente, in forma diretta o 
         indiretta, una terza persona; oppure 
      h) sono membri della stessa famiglia. 
5. Le persone associate in affari per il fatto che l'una  e'  agente,
distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia  la
designazione utilizzata,  sono  considerate  collegate  ai  fini  del
presente  Accordo,  se  soddisfano  uno  dei  criteri  enunciati   al
paragrafo 4.