(All. 1A - Accordo - Art.16)
                             Articolo 16 
      Su richiesta presentata in forma scritta, l'importatore  ha  il
diritto di farsi rilasciare dall'amministrazione doganale  del  paese
d'importazione una spiegazione scritta  del  modo  in  cui  e'  stato
determinato il valore in dogana delle merci da lui importate.