(All. 1A - Accordo - Art.18)
                             Articolo 18 
                             Istituzioni 
1. E' istituito un Comitato per la valutazione in dogana (di seguito,
nel  presente  Accordo,  denominato  "il   Comitato")   composto   da
rappresentanti di tutti i  Membri.  Il  Comitato  elegge  il  proprio
presidente e si riunisce di regola una volta all'anno, o  secondo  le
modalita' previste dalle relative disposizioni del presente  Accordo,
allo scopo di consentire ai Membri di procedere  a  consultazioni  su
questioni riguardanti la  gestione  del  sistema  di  valutazione  in
dogana da parte degli stessi,  nella  misura  in  cui  essa  potrebbe
ripercuotersi sull'applicazione dell'Accordo o sul conseguimento  dei
suoi obiettivi, e allo scopo di esercitare le altre attribuzioni  che
potranno  essergli  conferite  dai  Membri.  Il  Segretario  dell'OMC
espleta le funzioni di segretaria del Comitato. 
2. E' inoltre istituito un Comitato tecnico  per  la  valutazione  in
dogana  (di  seguito,  nel  presente  Accordo  denominato   "Comitato
tecnico") posto sotto  gli  auspici  del  Consiglio  di  cooperazioni
doganali (di seguito, nel presente  Accordo  denominato  "CCD"),  che
esercita le  attribuzioni  indicate  nell'Allegato  II  del  presente
Accordo ed opera conformemente alle norme di procedura ivi contenute.