Articolo 18 Istituzioni 1. E' istituito un Comitato per la valutazione in dogana (di seguito, nel presente Accordo, denominato "il Comitato") composto da rappresentanti di tutti i Membri. Il Comitato elegge il proprio presidente e si riunisce di regola una volta all'anno, o secondo le modalita' previste dalle relative disposizioni del presente Accordo, allo scopo di consentire ai Membri di procedere a consultazioni su questioni riguardanti la gestione del sistema di valutazione in dogana da parte degli stessi, nella misura in cui essa potrebbe ripercuotersi sull'applicazione dell'Accordo o sul conseguimento dei suoi obiettivi, e allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che potranno essergli conferite dai Membri. Il Segretario dell'OMC espleta le funzioni di segretaria del Comitato. 2. E' inoltre istituito un Comitato tecnico per la valutazione in dogana (di seguito, nel presente Accordo denominato "Comitato tecnico") posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazioni doganali (di seguito, nel presente Accordo denominato "CCD"), che esercita le attribuzioni indicate nell'Allegato II del presente Accordo ed opera conformemente alle norme di procedura ivi contenute.