Articolo 19 Consultazioni e risoluzione delle controversie 1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, alle consultazioni e alla composizione delle controversie a norma del presente Accordo si applica l'Intesa sulla risoluzione delle controversie. 2. Nel caso in cui un Membro ritenga che un vantaggio ad esso derivante, direttamente o indirettamente, dal presente Accordo, risulti annullato o compromesso, ovvero che la realizzazione di uno degli obiettivi di detto Accordo risulti compromessa in conseguenza di azioni di un altro o di altri Membri, la parte in questione ha facolta' di richiedere che siano avviate consultazioni con l'altro o gli altri Membri, allo scopo di giungere ad una soluzione di reciproca soddisfazione. Ciascun Membro esamina con comprensione ogni richiesta di consultazioni formulata da un altro Membro. 3. Il Comitato tecnico e' tenuto a fornire, su richiesta, consulenza ed assistenza ai Membri che procedono a consultazioni. 4. Su richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, o di sua iniziativa, un gruppo speciale (panel) istituito per esaminare una controversie relativa alle disposizioni del presente Accordo ha facolta' di chiedere al Comitato tecnico di procedere all'esame di questioni che richiedono una valutazione tecnica. Il gruppo speciale definira' il mandato del Comitato tecnico in relazione a quella particolare controversia e fissera' una scadenza per la presentazione del rapporto del Comitato tecnico, sul quale si dovra' basare nell'esame della questione. Nel caso in cui il Comitato tecnico non sia in grado di raggiungere il consenso su una questione ad esso deferita a norma del presente paragrafo, il gruppo speciale dovra' offrire alle parti interessate l'opportunita' di sottoporgli i rispettivi punti di vista sulla questione. 5. Le informazioni riservate comunicate ad un gruppo speciale non saranno divulgate senza la formale autorizzazione della persona, dell'ente o dell'autorita' che le ha fornite. Nel caso in cui dette informazioni siano chieste a un gruppo speciale non autorizzato alla loro divulgazione, potra' esserne trasmessa una sintesi non riservata, previa autorizzazione della persona, dell'ente e dell'autorita' che le ha fornite.