(All. 1A - Accordo - Art.19)
                             Articolo 19 
           Consultazioni e risoluzione delle controversie 
1. Salvo quanto diversamente disposto  nel  presente  articolo,  alle
consultazioni e alla composizione  delle  controversie  a  norma  del
presente  Accordo  si  applica  l'Intesa  sulla   risoluzione   delle
controversie. 
2. Nel caso in cui  un  Membro  ritenga  che  un  vantaggio  ad  esso
derivante,  direttamente  o  indirettamente,  dal  presente  Accordo,
risulti annullato o compromesso, ovvero che la realizzazione  di  uno
degli obiettivi di detto Accordo risulti compromessa  in  conseguenza
di azioni di un altro o di altri Membri, la  parte  in  questione  ha
facolta' di richiedere che siano avviate consultazioni con l'altro  o
gli altri  Membri,  allo  scopo  di  giungere  ad  una  soluzione  di
reciproca soddisfazione. Ciascun Membro esamina con comprensione ogni
richiesta di consultazioni formulata da un altro Membro. 
3. Il Comitato tecnico e' tenuto a fornire, su richiesta,  consulenza
ed assistenza ai Membri che procedono a consultazioni. 
4. Su richiesta di una qualsiasi delle parti in  controversia,  o  di
sua iniziativa, un gruppo speciale (panel)  istituito  per  esaminare
una controversie relativa alle disposizioni del presente  Accordo  ha
facolta' di chiedere al Comitato tecnico di  procedere  all'esame  di
questioni che richiedono una valutazione tecnica. Il gruppo  speciale
definira' il mandato del  Comitato  tecnico  in  relazione  a  quella
particolare controversia e fissera' una scadenza per la presentazione
del rapporto  del  Comitato  tecnico,  sul  quale  si  dovra'  basare
nell'esame della questione. Nel caso in cui il Comitato  tecnico  non
sia in grado di raggiungere il consenso  su  una  questione  ad  esso
deferita a norma del presente paragrafo, il  gruppo  speciale  dovra'
offrire  alle  parti  interessate  l'opportunita'  di  sottoporgli  i
rispettivi punti di vista sulla questione. 
5. Le informazioni riservate comunicate ad  un  gruppo  speciale  non
saranno divulgate senza  la  formale  autorizzazione  della  persona,
dell'ente o dell'autorita' che le ha fornite. Nel caso in  cui  dette
informazioni siano chieste a un gruppo speciale non autorizzato  alla
loro  divulgazione,  potra'  esserne  trasmessa   una   sintesi   non
riservata,  previa  autorizzazione   della   persona,   dell'ente   e
dell'autorita' che le ha fornite.