(All. 1A - Accordo - Art. 2)
                             Articolo 2 
1. a) Se non  puo'  essere  determinato  applicando  le  disposizioni
         dell'articolo 1, il valore in dogana delle  merci  importate
         corrisponde al valore di  transazione  di  merci  identiche,
         vendite   per   l'esportazione   nello   stesso   paese   di
         importazione ed esportate esattamente, o quasi nello  stesso
         momento delle merci da valutare. 
      b) Nell'applicazione del presente articolo, il valore in dogana 
         deve essere determinato riferendosi al valore di transazione 
         di merci identiche, vendute allo stesso livello commerciale 
         e sostanzialmente nella stessa quantita' delle merci da 
         valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa 
         riferimento al valore di transazione di merci identiche 
         vendute ad un livello commerciale differente e/o in 
         quantita' differenti, rettificato per tener conto delle 
         differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla 
         quantita', purche' tali rettifiche, sia che portino ad un 
         aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su 
         elementi di prova documentati che ne dimostrino  chiaramente
la ragionevolezza ed accuratezza. 
2. Quando i costi e le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2  sono
compresi nel valore di transazione, detto valore e'  rettificato  per
tener conto di eventuali differenze significative tra i  costi  e  le
spese concernenti da un lato, le merci importate  e,  dall'altro,  le
merci identiche considerate, derivanti da differenze nelle distanze e
nei modi di trasporto. 
3. Se, all'atto dell'applicazione del presente articolo, si riscontra
piu' di un valore di transazione per merci identiche, per determinare
il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore
di transazione piu' basso.