(All. 1A - Accordo - Art.22)
                             Articolo 22 
                       Legislazione nazionale 
1. Ciascun Membro e' tenuto ad assicurare, entro la data  di  entrata
in vigore del Presente Accordo per quanto lo riguarda, la conformita'
delle sue  legge,  regolamenti  e  procedure  amministrative  con  le
disposizioni dello stesso. 
2. Ciascun Membro informa il Comitato in merito a eventuali modifiche
apportate a  leggi  e  regolamenti  attinenti  al  presente  Accordo,
nonche' alla loro amministrazione.