Articolo 22 Legislazione nazionale 1. Ciascun Membro e' tenuto ad assicurare, entro la data di entrata in vigore del Presente Accordo per quanto lo riguarda, la conformita' delle sue legge, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso. 2. Ciascun Membro informa il Comitato in merito a eventuali modifiche apportate a leggi e regolamenti attinenti al presente Accordo, nonche' alla loro amministrazione.